COMUNE DI ORTONA DEI MARSI provincia di l'aquila REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE LEGGE REGIONALE 27.04.1995 N° 70 , ART. 54 - ADEGUAMENTO - -testo aggiornato con le nuove disposizioni sulle procedure - legge 662/94 e 127/97 aggiornato con deliberazioni consiliari n° 11 del 26.03.1998 , n° 14 del 28.041998 , n° 46 del 27.10.01 ORTONA DEI MARSI lì IL TECNICO INCARICATO arch . berardino ruggeri INDICE GENERALE DEGLI ARGOMENTI CAPO 1- DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 Ambito di applicazione ; art. 2 Opere ed attività non soggette a concessione o autorizzazione ; art. 3 Opere ed attività soggette ad autorizzazione ; art. 4 Opere ed attività soggette a concessione ; art. 4 bis Interventi subordinati solo alla denuncia di inizio attività ; art. 5 Commissione Edilizia (composizione) ; art. 6 Attribuzioni Commissione Edilizia ; art. 7 Funzionamento Commissione Edilizia ; art. 8 Carattere della Commissione Edilizia ; art. 9 Procedure formative - Domanda di concessione ; art. 10 Documenti a corredo della domanda di concessione edilizia ; art. 11 Documenti a corredo domanda di concessione o autorizzazione a sanatoria ; art. 12 Richiesta di documentazione integrativa ; art. 13 Oneri Concessori ; art. 14 Rilascio della concessione ; art. 15 Ritiro della concessione ; art. 16 Prescrizioni particolari ; art. 17 Pubblicità della concessione ; art. 18 Intervento sostitutivo per il rilascio della concessione ; art. 19 Autorizzazioni ; art. 20 Varianti al progetto autorizzato-approvato ; art. 21 Attuazione degli interventi - validità della concessione ; art. 22 Comunicazione di inizio lavori ; art. 23 Diritti di terzi ; art. 24 Vigilanza sulle costruzioni - competenze ed attribuzioni ; art. 25 Visite di controllo ; art. 26 Opere realizzate senza concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali ; art. 27 Parziali difformità dalla concessione ; art. 28 Decadenza della concessione - proroga termini per l'ultimazione dei lavori ; art. 29 Sospensione dei lavori ; art. 30 Demolizione d'ufficio o acquisizione delle opere ; art. 31 Annullamento della concessione o autorizzazione ; art. 32 Interruzione dei lavori ; art. 33 Ultimazione dei lavori ; art. 34 Abitabilità e agibilità ; art. 35 Inabilità ed inagibilità ; art. 36 Utilizzazione abusiva delle costruzioni ; art. 37 Norme particolari per i cantieri edilizi ; art. 38 Ordine di cantiere ; art. 39 Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico ; art. 40 Rilevamento ed utilizzazione volumi e superfici edificate per interventi di trasformazione ; CAPO II PRESCRIZIONI TECNICO - EDILIZIE art. 41 Dimensione ed utilizzazione spazi interni - classificazione locali ; art. 42 Requisiti minimi degli alloggi e dei locali ; art. 43 Parametri e standards ; art. 44 Piani interrati ; art. 45 Piani seminterrati ; art. 46 Sottotetti ; art. 47 Requisiti di abitabilità - illuminazione e ventilazione ; art. 48 Norme particolari di igiene edilizia - isolamento termico ; art. 49 Isolamento acustico ; art. 50 Isolamento dall'umidità ; art. 51 Norme di sicurezza - prescrizioni antisismiche ; art. 52 Prescrizioni antincendio ; art. 53 Condutture per il gas ed elettriche - bombole GPL art. 54 Igiene e tutela dell'ambiente ; art. 55 Costruzioni rurali ; art. 56 Scarichi e classificazione delle acque ; art. 57 Autorizzazioni attività estrattive ; art. 58 Barriere architettoniche ; CAPO III PRESCRIZIONI VARIE art. 59 Disposizioni generali ; art. 60 Aspetto ,Manutenzione e Sicurezza degli edifici esistenti; art. 61 Depositi materiali ; art. 62 Movimenti di terra ; art. 63 Locali per il deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani ; art. 64 Elementi di arredo urbano - antenne radiotelevisive o di telecomunicazioni ; art. 65 Elementi di arredo urbano ; art. 66 Indicatori - segnaletica - tabelle stradali - numeri civici ; art. 67 Cassette per corrispondenza ; art. 68 Mostre - vetrine - insegne ; art. 69 Mobilità veicolare e pedonale - marciapiedi , porticati e percorsi pedonali ; art. 70 Elementi aggettanti e tende mobili ; art. 71 Passi carrai e uscita autorimesse ; art. 72 Recinzioni e parcheggi ; art. 73 Parcheggi ; art. 74 Uso di suolo , sottosuolo , spazi e servizi pubblici ; REGOLAMENTO EDILIZIO (ART. 16 LEGGE REGIONALE N. 70/95 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ) come nel testo coordinato pubblicato sul BURA in data 13.06.1995 , n° 24 speciale DISCIPLINA EDILIZIA CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE La presente disciplina edilizia si applica : - alla realizzazione di nuove costruzioni ; - agli interventi sul patrimonio edilizio esistente ; - all' attuazione diretta dei piani urbanistici ; - all' esecuzione delle opere di urbanizzazione ; - agli interventi di modifica e di trasformazione dell' ambiente urbano e di quello naturale , ad eccezione delle opere connesse alle normali attività agricole . Per la realizzazione degli interventi edilizi occorre chiedere apposita concessione o autorizzazione al Sindaco , ottemperando agli oneri , se dovuti ai sensi della legge 28/01/1977 n. 10 e della legislazione regionale in materia . Per quanto non specificato nella presente disciplina edilizia e negli altri eventuali regolamenti comunali si applicano le leggi statali e regionali vigenti ed in particolare : - la legge 17/08/1942 n. 1.150 e successive modificazioni ed integrazioni ; - la legge 28/01/1977 n. 10 e successive modificazioni ; - la legge 05/08/1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni ; - la legge 22/10/1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni ; - la legge 28/02/1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ; - la legge regionale 12/04/1983 n. 18 , così come modificata dalla legge regionale 70/95 nel testo vigente ; - la legislazione statale e regionale in materia di territorio , ambiente e edilizia residenziale ; - la legislazione antisismica ; - la legge n ° 493 del 04/12/93 e D.P.R. 425 del 22/04/1994 e successive integrazioni e modificazioni ; - la legislazione sul contenimento dei consumi energetici ; - la legislazione sanitaria , sull' igiene edilizia e ambientale ; - la legislazione antinquinamento ; - la legislazione sulla sicurezza e fruibilità degli edifici ; - il codice della strada . ART. 2 OPERE ED ATTIVITA' NON SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE Non sono soggetti nè a concessione nè ad autorizzazione del Responsabile del Servizio nominato ai sensi della Legge 127/97 , fatte salve le autorizzazioni previste da leggi di tutela ambientale , paesaggistica , monumentale , idrogeologica e da leggi antisismiche (L.N. n. 64/1974 e decreti ministeriali attuativi ) i seguenti interventi : 1) riparazioni , rinnovamento e sostituzioni delle finiture esterne degli edifici , che non comportino la trasformazione dell' immobile nelle dimensioni e nell' estetica ; 2) riparazioni e sostituzioni di impianti tecnologici ; 3) opere interne agli edifici , non vincolati ai sensi della legge 1089/39 e L. 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni , che nel rispetto dell'art. 26 della L. 47/85 , e successive modificazioni ed integrazioni non comportino modifiche alla sagoma , ai prospetti , alle superfici utili , al numero delle unità immobiliari ed alle loro destinazioni d' uso e non rechino pregiudizio alla statica dell' immobile ; non è considerato aumento di superfici utili l' eliminazione o lo spostamento di pareti interne o parti di esse ; 4) rifacimento di acquai e camini ; 5) opere di riparazione , manutenzione e spurgo di doccionate , fognature all'interno di proprietà private , fognoli , pozzetti , pozzi neri , fosse biologiche , bacini chiarificatori , pozzi e cisterne all' interno delle proprietà private ; 6) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico o eseguite in aree esterne al centro edificato ; 7) opere di assoluta urgenza e di immediata necessità da realizzare su ordinanza del Sindaco . In tali casi , contestualmente all' inizio dei lavori e nel solo caso di cui al precedente punto 7 , durante o successivamente alla loro esecuzione , il proprietario del bene immobile deve presentare al Sindaco una relazione , a firma di un professionista abilitato alla progettazione , che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti , allegando a tale deposito degli eventuali pareri a nulla osta ,se necessari, rilasciati dai competenti Enti preposti (Genio civile , Beni Ambientali , Soprintendenza Beni Ambientali , etc.). ART. 3 OPERE ED ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Possono richiedere ed ottenere autorizzazioni per le opere di seguito descritte oltre ai proprietari degli immobili o altri titolari di diritti reali ai sensi delle leggi operanti in campo civile anche i legittimi possessori o detentori dell' immobile . La qualità di proprietario o detentore di altro diritto reale deve essere documentata . Sono soggette ad autorizzazione le opere che , per loro natura non hanno incidenza nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio e degli insediamenti . Sono da ricomprendere nelle autorizzazioni : A) a titolo gratuito : 1) gli interventi di manutenzione straordinaria : tinteggiatura , pulitura esterna e rifacimento di intonaci o altri rivestimenti esterni , parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali , architravi , solai , coperture senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse ; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portanti ; destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici , pavimentazioni , vetrine , etc. , purchè senza variazione di dimensione e disegno , cappelle funerarie e piccoli monumenti funerari all'interno del cimitero . E' comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica della forma e posizione delle aperture esterne ; della posizione , dimensione e pendenza delle scale e delle rampe , del tipo e pendenza delle coperture . L' Amministrazione comunale può richiedere , nell' ambito della straordinaria manutenzione , l' adozione di materiali e/o di tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato originario . 2) il restauro conservativo ; consolidamento e risanamento delle strutture portanti sia verticali che orizzontali , purchè fatiscenti ed instabili , senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e , solo in caso di provata necessità che avverrà con documentazioni fotografiche e relazione asseverata dal tecnico progettista , con l' aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo , con materiali diversi ; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze e quote delle stesse e delle dimensioni originarie , dei materiali dei gradini e sottogradini e , solo in caso di provata necessità nelle forme precedentemente descritte , con l' aggiunta di elementi di rinforzo con materiali diversi , sottofondazioni , iniezioni delle murature , rifacimenti di tetti e coperture , grande e piccole armature , con quote e materiali identici a quelli originari ; demolizioni di superfetazioni , di sopraelevazioni , di ampliamenti , di aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato ; riparazioni di elementi architettonici , scultorei , decorativi esterni e interni con materiali , forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e posizione delle aperture esterne ; demolizione di tramezzature divisorie interne non portanti ; realizzazione di servizi igienici , di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni , di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l' organizzazione tipologica originaria . 3) risanamento igienico ed edilizio ; lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standards igienici ed edilizi correnti , conservando l' organizzazione tipologica , la superficie utile , il volume , le facciate principali e le relative aperture . Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici , con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà . Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita tutte le altre opere per le quali sia prevista da norme dello stato anche a formazione tacita . Sono escluse quelle opere classificate come opere interne ai sensi dell' art. 26 della legge 47/85 e successive integrazioni e modificazioni e di cui al precedente art. R.E-2 e che non ricadono nelle specifiche riportate negli artt.R.E-3 , R.E-4 ; 4) la costruzione di muri di sostegno e di rilevati , fatti salvi gli obblighi di cui alle zone con vincolo di tutela ambientale ove occorre ed i nulla osta da parte degli enti preposti ; 5) la costruzione , la modifica o la demolizione di muri di cinta , cancellate e recinzioni ; B) a titolo oneroso , nella misura amministrativa prevista degli specifici regolamenti comunali : 1) l' abbattimento di alberi di valore vegetazionale e ambientale inseriti o meno in parchi o giardini privati , fatti salvi i nulla osta da parte del dipartimento forestale di competenza ; 2) l' apertura o la modifica di accessi privati su fronti stradali o su aree pubbliche ; 3) gli allacci alle reti ed agli impianti di urbanizzazione primaria ; 4) l'apposizione di vetrine , insegne , mostre , cartelli , affissi pubblicitari , indicatori ; 5) la dislocazione , all' esterno degli edifici , in aggetto su suolo pubblico o aperto al pubblico di pensiline , tende , etc.; C) è altresì consentita l' autorizzazione gratuita , ai sensi dell' art. 7 della L. n. 94 del 23/05/1982 per : 1) opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio degli edifici esistenti ; 2) occupazione di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merce a cielo aperto ; 3) opere di demolizione , reinterro , scavi ,movimenti di terra ad esclusione della coltivazione di cave e torbiere che sono soggette a specifica disciplina regionale . Il rilascio dell' autorizzazione del Responsabile del Servizio per gli interventi di cui ai punti A-B-C è subordinato al parere preventivo della Commissione edilizia comunale , ad esclusione dei punti A-1 ; B-3 ; C-2 . Per tali punti occorre acquisire il parere scritto preventivo dell' Ufficio Tecnico Comunale . In tal caso si potrà rilasciare l' autorizzazione senza il preventivo parere della commissione edilizia comunale . La domanda di autorizzazione in bollo va indirizzata al Sindaco , corredata dalla documentazione tecnica descrittiva e/o grafica e fotografica dei luoghi relativa ai lavori da eseguire e dagli eventuali pareri e nulla-osta preventivi se necessari , rilasciati dai competenti Enti preposti (Genio Civile , Beni Ambientali , archeologici , etc.). Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportino il rilascio dell' immobile da parte del conduttore che non siano effettuati su edifici , aree ed immobili , vincolati ai sensi della Legge 01/06/1939 n. 1089 e della Legge 29/06/1939 n. 1497 per i quali occorre , in ogni caso , la Concessione edilizia .L' istanza della domanda di autorizzazione si intende accolta qualora non vi sia pronuncia nel termine di 90 gg. (c.f.r. art. 48 legge 457/78) . ART. 4 OPERE ED ATTIVITA' SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA La concessione edilizia deve essere richiesta , dal proprietario dell' area o dell' immobile ovvero da chi sia titolare di diritto reale ai sensi della legge civile , con domanda legale al Sindaco . E' soggetta a concessione edilizia qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale ed in particolare : - nuove costruzioni ; - ampliamenti , ristrutturazioni con modifica del numero delle unità immobiliari , demolizioni con ricostruzione di fabbricati e manufatti esistenti ; - mutamenti di destinazioni d' uso degli edifici e degli immobili ; - opere di urbanizzazione , in esecuzione di atti d' obbligo o di Convenzioni stipulate con il Comune da parte di privati o Società concessionarie ; - impianti , attrezzature , opere pubbliche e di interesse generale da parte degli Enti o Organismi istituzionalmente competenti ; - per le opere pubbliche dei Comuni , delle Province e delle Comunità Montane , la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l' opera autorizzata , ha i medesimi effetti della Concessione Edilizia . I relativi progetti dovranno per altro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e edilizie , nonchè l' esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza , sanitarie , ambientali e paesistiche ; - restauro e risanamento conservativo per il recupero abitativo , in relazione all' insieme di opere di ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell' organismo edilizio originario , nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali e delle destinazioni d' uso compatibili ; - coltivazione di cave e torbiere ; - cappelle , edicole e monumenti funerari importanti all' interno dei cimiteri ; - campeggi e villaggi turisticie quant' altro non ricompreso nei precedenti artt. 2 e 3 . ART. 4 bis INTERVENTI SUBORDINATI SOLO ALLA DENUNCIA DI INZIO ATTIVITA' I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Legge 24.12.1993 , n° 537 ,se espressamente richiesto, così come riportati al punto 7 del comma 60 dell'art. 2 della Legge 662/96 e precisamente : a) opere di manutenzione straordinaria , restauro e risanamento conservativo ( come definiti dall'art. 31 della L. 457/78); b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici eistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio ; c) recinzioni, muri di cinta e cancellate ; d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie ; e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell' immobile ; f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici ; g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia ; h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato ; la facoltà di cui sopra è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni : a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle Leggi n° 1089 del 1939 , n° 1497 del 1939 , n° 394 del 1991, n° 431 del 1985, n° 183 del 1989, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del D.M. 2.4.1968, non siano comunque assoggettate dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storiche-archeologiche, storico-artistiche,storico-architettoniche e storico-testimoniali ; b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonchè di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati. Termine di validità della denuncia La denuncia di inizio attività di cui sopra è sottoposta al termine massimo di validità in tre anni, con obbligo da parte dell'interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori . Al momento della denuncia di inizio attività deve altresì essere comunicata la ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori . Assoggettamento dell'esecuzione delle opere con denuncia alla stessa disciplina di quelle con concessione L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia attività di cui sopra, è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia. Modalità per la sola denuncia di attività Nei casi sopra elencati, 20 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamanti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. Responsabilità del progettista Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al punto precedente ,l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Sanzioni L'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di realizzazione la sanzione si applica in misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della Legge 47/85. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Documentazione comprovante la sussistenza del titolo Nei casi di denuncia di attività, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonchè l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati. Possibilità di intervento del Comune Nei casi di denuncia inizio attività , il Sindaco , ove entro il termine dei 20 giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste traformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante notificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati , oppure, in ogni caso, di presentare richiesta di autorizzazione . ART. 5 COMMISSIONE EDILIZIA-URBANISTICA (COMPOSIZIONE) La composizione è formata da : a) componenti di diritto : - Responsabile del Servizio che la presiede ; - Capo dell' ufficio tecnico comunale o suo delegato , che partecipa con voto consultivo ; - Medico di Servizio Igiene Ambientale della A.S.L. , al quale è concesso di dare anche preventivamente e non necessariamente collegialmente proprio parere scritto ; b) Componenti elettivi , designati dal Consiglio Comunale :(modificato con delibera di C.C. n 41 del 27.03.1999); - un ingegnere o architetto scelto tra una terna proposta dal relativo Ordine professionale ; - due esperti delle discipline ambientali , Architetto e/o Ingegnere ; Le funzione di Segretario della Commissione saranno disimpegnate dal Segretario Comunale o suo delegato , il quale provvederà a redigere i verbali e gli atti relativi dell' adunanza . La commissione edilizia ed urbanistica dura in carica una legislatura e decade contemporaneamente al- l'Amministrazione Comunale che l' ha nominata . I componenti di nomina Consiliare possono essere rieletti . I componenti di nomina consiliare , decadono dalla carica , quando risultino assenti , senza giustificato motivo per tre sedute consecutive , quando violino l' obbligo di astensione di partecipare alle sedute che trattino argomenti ai quali siano interessati , quando siano stati condannati per violazioni edilizie , urbanistiche ed ambientali ovvero per reati contro la Pubblica Amministrazione . Il componente che si dimetta o che sia dichiarato decaduto prima della scadenza del mandato viene sostituito da altro eletto dal Consiglio Comunale e resta in carica per la durata della legislatura . Ai componenti la Commissione edilizia e Urbanistica viene corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta dello stesso importo di quello stabilito per le sedute del Consiglio Comunale . ART. 6 ATTRIBUZIONI La Commissione Edilizia , qualora il Consiglio Comunale intenda costituirla , da comporsi come indicato all' art. 5, esprime pareri obbligatori non vincolanti in materia di edilizia ed urbanistica ; - sulla disciplina edilizia ed urbanistica ; - sui progetti dei Piani Regolatori Generali , sui Programmi Pluriennali di Attuazione , sui piani attuativi del P.R.G. di iniziativa pubblica o privata , (P.P. - P.E.E.P. - P.I.P. - Comparto con planovolumetrico - P.L. - Piani di Recupero) ; - sul Piano territoriale della Provincia , sui progetti speciali e sui Piani di Settore della Regione ; - sulla trasformazione dell' ambiente urbano , rurale e naturale ; - sul rilascio delle autorizzazioni , ove richiesto , delle concessioni edilizie e delle relative varianti , che incidano sui parametri urbanistici e che cambiano la destinazione d' uso dell' immobile , le categorie edilizie , alterino sostanzialmente i prospetti e modificano eventuali prescrizioni della concessione edilizia ; - su qualsiasi opera di trasformazione dello stato del territorio ; - per opere pubbliche eseguite dal Comune è sufficiente il parere dell’U.T.C. per le opere di urbanizzazione primaria; - sugli interventi di trasformazione degli edifici esistenti , pubblici o privati , qualunque sia la destinazione ; - sull' annullamento , la revoca , la decadenza della concessione ed autorizzazioni edilizie e sulle demolizioni delle opere abusive . La Commissione valuta la legittimità delle opere proposte , sulla scorta della preliminare istruttoria predisposta dall' ufficio tecnico comunale in termini esaustivi e comparati , il valore architettonico , la loro ambientazione nel contesto urbano o naturale , la rispondenza del patrimonio edilizio , dei pubblici servizi , delle reti e degli impianti di Urbanizzazione alle effettive necessità d' uso . Il parere della Commissione Edilizia ed Urbanistica è obbligatoria , ma non vincolante . Il Responsabile del Servizio nominato ai sensi della Legge 127/97 , nel caso esprima avviso diverso rispetto a quanto proposto dalla Commissione Edilizia ed Urbanistica , deve motivare con atto scritto le proprie determinazioni . ART. 7 FUNZIONAMENTO La Commissione Edilizia-Urbanistica si riunisce nella sede del comune almeno mensilmente ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario . La Commissione è convocata dal presidente con invito scritto a mezzo raccomandata o telegramma collazionato o notifica , inviato a tutti i componenti , almeno 5 (cinque) giorni prima . La seduta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà + 1 dei componenti . I pareri sono assunti a maggioranza di voti dei componenti presenti , in caso di parità , prevale il voto del Presidente . La Commissione ha facoltà di sentire , per chiarimenti , durante le sedute , i redattori dei progetti edilizi o urbanistici , esperti o tecnici funzionari di Amministrazioni Pubbliche per problemi particolari che non hanno però diritto al voto . I Commissari che abbiano redatto progetti o alla cui esecuzione siano comunque interessati o che attengano a loro coniugi , ascendenti e discendenti in linea diretta ; - sono tenuti ad indicare tempestivamente al Presidente tali progetti ; - non possono partecipare alle sedute , limitatamente all' argomento de quo , nelle quali gli stessi siano esaminati , discussi o votati ; dell' osservanza di tale astensione deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale . I verbali devono riportare giorno ed ora della seduta , i componenti presenti , le motivazioni , le espressioni di voto , l' indicazione degli astenuti ed eventuali dichiarazioni che i Commissari intendono far risultare agli atti e il dispositivo di parere . I verbali sono firmati dal Presidente , dal Segretario e dai Componenti la Commissione . Il dispositivo sintetico del parere della Commissione viene riportato dal segretario della C.E. su una copia del progetto e l' annotazione , regolarmente datata , è sottoscritto dal Presidente ,da un commissario delegato e dal responsabile dell' Ufficio tecnico comunale o suo delegato . ART. 8 CARATTERE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA La concessione è irrevocabile , non è negoziabile in sè per sè e può essere trasferita solo per atto "mortis causa" o per atto tra vivi . In quest' ultimo caso deve però trattarsi di un negozio giuridico che riguardi il bene immobile oggetto della concessione . Nel caso di trasferimento per atto "mortis causa" è necessario richiedere la voltura della concessione al Comune : quest' ultimo potrà concederla previa esibizione del titolo ereditario da parte del nuovo titolare . Nel caso di trasferimento per negozio giuridico che riguardi il bene immobile oggetto delle concessione deve ugualmente essere richiesta la voltura . La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza fissati nella concessione salvo la possibilità di richiedere proroghe ai sensi delle leggi vigenti . ART. 9 PROCEDURE FORMATIVE - DOMANDA DI CONCESSIONE E' legittimato ad ottenere la concessione edilizia il proprietario o altro titolare di diritto reale ai sensi della legge civile . Possono richiedere ed ottenere le autorizzazioni per le opere di cui all' art. 19 del presente Regolamento Edilizio, oltre ai soggetti predetti anche i legittimi possessori o detentori degli immobili . Il proprietario , o chi ne ha titolo , deve chiedere al Sindaco la concessione edilizia per l' esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale . La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata in base alle leggi vigenti in materia . La domanda di concessione edilizia , in bollo , compilata su modello predisposto dal Comune , o su foglio bollato con allegato foglio sottoscritto contenente tutti i dati del modello comunale , va indirizzata al Sindaco allegando i documenti ed elaborati di progetto o altri eventuali documentazioni necessarie richieste in relazione alla ubicazione in cui ricade l' intervento firmati , con l' indicazione dei rispettivi domicili ; - dal Committente , se è in possesso dei requisiti di legge (proprietà o disponibilità dell' area o dell' immobile) ; - dal proprietario dell' area o dell' immobile , se persona diversa dal committente ovvero dal suo legale rappresentante o dai suoi condomini a norma del Codice Civile ; - dal progettista e dal direttore dei lavori , iscritti ai rispettivi albi professionali . L' esecutore dei lavori , che in alcun caso potrà essere il direttore dei lavori , deve essere indicato o nella domanda di concessione o nella comunicazione di inizio dei lavori ed è tenuto a firmare gli elaborati di progetto , se indicato nella domanda di concessione , ovvero a firmare la comunicazione di inizio dei lavori , dichiarando di aver acquisito copia del progetto approvato . L' esecutore dei lavori è anche tenuto a segnalare il tecnico responsabile del cantiere e ad eleggere domicilio per le comunicazioni relative all' esecuzione dell' opera , se lo ritiene , presso lo stesso Direttore dei lavori . Il Comune rilascia al richiedente la concessione , ove richiesto una ricevuta intestata con l' indicazione della data di presentazione della domanda . ART. 10 DOCUMENTI ED ELABORATI TECNICI A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA . I documenti a corredo della domanda di Concessione edilizia sono : 1) elaborati grafici , in tavole formato UNI , in numero di almeno tre copie con : - stralcio del piano regolatore e , se esistente , del piano attuativo , con l' ubicazione dell' area oggetto di intervento e della conformazione planimetrica del progetto , con l' aggiornamento dello stato di fatto (opere di urbanizzazione ed edifici) in un raggio di non meno ml. 200 ; - planimetria catastale , aggiornata , nel rapporto 1:1.000 o 1:2.000 con la esatta ubicazione dell' edificio e delle eventuali altre particelle asservite (ex art. 61 Legge 18/83) ; - planimetria 1:200 o 1:500 con riportati ; a) l'esatta ubicazione dell' edificio ed il rilievo quotato dell' area , in relazione ad altri edifici posti almeno ml. 20 di distanza dai confini del lotto di pertinenza ; b) i distacchi dai confini di proprietà e i nominativi dei relativi confinanti ; c) le quote altimetriche del terreno (naturali e di progetto) rispetto ad un caposaldo certo ; d) la larghezza delle strade pubbliche e private interessanti l' area di insediamento ; e) i tracciati e le caratteristiche delle opere di urbanizzazione primaria pubblica esistenti ; f) le reti tecnologiche interne all' area e relativi allacci a quelle pubbliche ; g) gli accessi pedonali e carrabili ; h) eventuali vincoli e servitù pubbliche o private ; i) la sistemazione esterna del lotto con l' indicazione delle principali quote altimetriche , l' ubicazione e superficie degli eventuali parcheggi esterni , la viabilità interna , se presente , delle alberature esistenti da conservare e quelle di progetto , le recinzioni e di quanto altro ritenuto necessario per una chiara esposizione progettuale tale da consentire un riscontro agli indici e parametri di zona . - profili in scala 1:200 , ortogonali fra di loro , dell' intero lotto con evidenziati : strade pubbliche o private esterne all' area , confini di proprietà e nominativi dei confinanti , recinzioni , andamento del terreno naturale e di progetto , sagoma dell' immobile oggetto dell' intervento progettuale . Se l' edificio insiste su strade pubbliche ed è situato all' interno del centro abitato uno di tali profili deve essere tracciato riportando gli edifici esistenti sulla strada in modo da permettere l' esatta individuazione degli allineamenti assunti a riferimento . - planimetria , in scala 1:100 , di tutti i piani e fuori terra (comprese fondazioni e copertura ) , con le relative destinazioni di uso , l' indicazione degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari , tutte le quote planimetriche esterne , interne ed altimetriche , le superfici utili nette abitabili di ogni vano , le dimensioni delle aperture di porte e finestre e relativi indici di illuminazione . - prospetti , in scala 1:100 , di tutti i fronti opportunamente quotati ; - minimo due sezioni significative , in scala 1:100 , ortogonali fra loro e di cui almeno una in corrispondenza del vano scala , con l' indicazione delle quote e dell' andamento del terreno naturale ed il profilo del medesimo a sistemazione avvenuta ; - disegni rappresentativi delle opere di smaltimento delle acque bianche e nere , in conformità alle disposizioni legislative sulla tutela delle acque dall' inquinamento ; 2) scheda sinottica illustrativa di : - prescrizioni , indici , parametri del Piano urbanistico vigente relativo all' area di insediamento ; - confronto fra i dati del piano urbanistico e quelli del progetto edilizio ; - superficie effettiva del lotto , con i relativi dati catastali ; - tabelle di computo analitico e riassuntivo di tutti i dati plano-volumetrici (superfici edificabili lorde , volumi lordi , entità degli spazi chiusi ed aperti riservati ai parcheggi ed autorimesse , altezze , etc.) ; 3) esaustiva documentazione fotografica dell' area di insediamento almeno da tre punti di visuale diversi i cui riferimenti vanno riportati nella planimetria in scala 1:200 o 1:500 ; 4) relazione illustrativa del progetto recante i riferimenti allo strumento urbanistico , l' impostazione architettonica , gli elementi strutturali delle opere di fondazione ed in elevazione , i materiali di copertura , di rivestimento , di finiture esterne ed interne e di tinteggiature , le caratteristiche degli impianti e servizi tecnologici previsti (riscaldamento ,scarichi, approvvigionamento idrico , gas , etc.) ; 5) documentazione integrativa concernente pareri ed autorizzazione di legge , attestati o dichiarazioni , atti specifici in ordine alla proprietà o disponibilità dell' area o dell' immobile ; ove gli interventi ricadano all' interno delle zone agricole in cui è ammessa la edificazione occorrerà produrre l' ulteriore documentazione che viene differenziata a seconda che il richiedente sia o no imprenditore agricolo a titolo principale e che la richiesta di concessione si riferisca alla residenza o ad altri manufatti diversi dalla residenza . 5-A) Documentazione integrativa richiesta per esame progetto di fabbricato ad uso residenziale in zona agricola : 5-A-1) Richiedenti aventi requisito di imprenditore agricolo a titolo principale . Il richiedente dovrà produrre idonea certificazione , rilasciata dalla Regione Abruzzo , comprovante il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all' art. 4 legge 02/03/1979 n. 12 e certificazione anagrafica del nucleo familiare (per concessione residenziale) ; certificazione comprovante la proprietà e la dimensione aziendale , nonchè , del fondo su cui realizzare l' intervento ; dichiarazione di asservimento dei terreni per la realizzazione dell' intervento in progetto e dichiarazione liberatoria da cui risulti che i terreni non siano già asserviti da altre edificazioni . Nel caso in cui parte dei terreni asserviti siano in fitto , oltre al contratto pubblico di fitto presentato il consenso del proprietario , per atto pubblico , all' asservimento dei terreni finalizzati all' edificazione . 5-A-2) Richiedenti non aventi il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale (concessione per fabbricato residenziale) . Il richiedente dovrà produrre idonea certificazione da cui risulti la proprietà e la dimensione del fondo ; certificazione anagrafica del nucleo familiare ,dichiarazione di asservimento dei terreni per la realizzazione dell' intervento di progetto e certificazione liberatoria da cui risulti che i terreni non siano già asserviti da altre edificazioni . 5-B) Documentazione integrativa richiesta per esame progetto di manufatti agricoli . Il richiedente della concessione edilizia in zona agricola deva compilare e allegare alla richiesta di concessione le documentazioni , sia inerenti i terreni soggetti ad asservimento , che inerenti la dimensione dell' azienda , sia che certifichino l' entità degli immobili , di tipo residenziale e/o non , presenti nell' azienda agricola . 6) schede , compilate ed esaurienti in ogni loro parte , al fine della determinazione delle superfici e volumi da computare per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione (ex art. nn. 5 e 6 L. 10/77) ; 7) ricevuta del versamento della tassa , nella misura fissata con apposita deliberazione del consiglio comunale , per spese di istruttoria e generali ; In caso di discordanza tra dati quotati e dimensioni grafiche fanno fede le quote espresse numericamente . ART. 11 DOCUMENTI ED ELABORATI TECNICI A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE A SANATORIA AI SENSI DELL' ART. 35 DELLA LEGGE 28/02/1985 N. 47 A corredo della domanda di concessione o autorizzazione a sanatoria ai sensi dell' art. 35 L. 47/85 il richiedente deve allegare , oltre quanto previsto all' art. 19 del presente testo : - una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l' autorizzazione in sanatoria ; - una apposita dichiarazione , corredata di documentazione fotografica , dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi ; - certificato di idoneità statica , se dovuto , a firma di tecnico abilitato ; - prova , se dovuta , dell' avvenuta presentazione all' Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria ai fini dell' accatastamento . ART. 12 RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA Qualora il Comune , entro il termine di cui all'art. 2 comma 60, Legge n. 662/96 , a partire dalla data di presentazione della domanda di concessione edilizia prodotta nelle modalità della legge sopra citata , richieda documentazione integrativa degli atti e dei documenti di progetto , la data dell' istanza decorrerà dall' arrivo al protocollo dei documenti richiesti . ART. 13 ONERI CONCESSORI Gli oneri di urbanizzazione e di costruzione , connessi alla Concessione Edilizia , sono determinati dal Comune e notificati all' interessato sulla base di parametri prestabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale di recepimenti delle disposizioni regionali in materia . Il versamento degli oneri alla tesoreria Comunale è documentata mediante titolo di incasso rilasciato alla Concessionario . Le modalità di pagamento degli oneri concessori (rateizzazioni) , nel rispetto di quanto previsto all' art. 11 della Legge 10/1977 , all' art. 47 della Legge 457/1978 e nella Legge 25/1980 , sono quelle determinate dal Consiglio comunale previa specifica deliberazione . Il pagamento dell' importo oggetto di eventuali rateizzazione deve essere garantito mediante fidejussione (bancaria o assicurativa) da allegare agli atti depositati in Comune e gli estremi della stessa vanno riportati sulla Concessione . Il mancato o ritardo pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del contributo sul costo di costruzione di cui agli art. n. 3 , 5 , 6 e 10 della Legge 28/01/1977 n. 10 , comporta l' applicazione delle sanzione di cui all' art. 3 della Legge 28/02/1985 n. 47 , nel testo in vigore . Nei casi di intervento edilizio diretto , previsto dallo strumenti urbanistico , la concessione è subordinata all' esistenza o alla realizzazione contestuale al fabbricato delle opere di urbanizzazione primaria . A scomputo totale o parziale della quota dovuta afferente gli oneri di cui all' art. 5 della Legge 10/77 e limitatamente agli oneri di urbanizzazione primaria , fermo restando l' obbligo al versamento del contributo afferente al costo di costruzione di cui all' art. 6 della Legge stessa , il concessionario , previa presentazione del progetto esecutivo , può richiedere di realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione primaria di uso pubblico (con esclusione delle reti interne al lotto) . Il Comune , qualora accetti tale richiesta , determina il costo delle opere suddette che viene decurtato dall' onere dovuto in applicazione delle tabelle parametriche vigenti per la parte relativa ; il concessionario dovrà presentare idonea fidejussione bancaria o assicurativa , di pari importo , unitamente all' atto d' obbligo , o convenzione , con il quale si impegna ad eseguire le opere medesime e a cedere gratuitamente al Comune le aree e le opere di urbanizzazione realizzate . I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione devono essere redatti in conformità alle prescrizioni e direttive tecniche impartite dall' Ufficio Tecnico Comunale che attende alla sorveglianza della loro esecuzione secondo i tempi , le modalità e le prescrizioni stabilite . La fidejussione di cui sopra può essere decurtata e/o svincolata in corrispondenza delle fasi esecutive e , comunque , a collaudo delle opere stesse da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale da avvenire comunque prima del rilascio dell' abitabilità o agibilità . In attuazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell' art. 37 della Legge 28/02/1985 n. 47 , giusto art. 1 L.R. 17/05/1985 n. 48 - di attuazione della Legge 47/85 - il rilascio di concessione edilizia in sanatoria , ai sensi dell' art. 35 della Legge 47/85 , comporta la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione nella misura stabilita dalla L.R. 24/01/1980 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni , rapportato alla natura ed alla quantità delle opere abusive realizzate dopo il 29/01/1977 ed entro il 01/10/1983 . Agli effetti del comma precedente sono escluse le "agevolazioni" relative alla riduzione al 5% degli oneri di urbanizzazione di cui all' art. 11 della citata L.R. 8/80 , nonchè le possibilità di convenzionamento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 28/01/1977 n. 10 ed all' art. 9 del D.L. 23/01/1982 , n. 9 , convertito con modifiche nella Legge 25/03/1982 n. 94 ; sono fatte salve altresì le disposizioni particolari di cui agli artt. 2 e seguenti della richiamata L.R. 17/05/85 n. 48 . ART. 14 RILASCIO DELLA CONCESSIONE Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 241/90 . Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n° 241e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridico dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro 15 giorni dalla presenntazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa .Entro 10 giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al periodo precedente, il parere della Commissione Edilizia .Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al periodo precedente e redige una relazione scritta al Sindaco , indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato . La concessione edilizia è rilasciata entro 15 giorni dalla scadenza di cui al 2° periodo, previa formale richiesta, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia . Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso con plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta . Decorso inutilmente anche il termine di cui al precedente periodo, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta Regionale competente, il quale, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, nomina entro i 15 giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di 30 giorni , adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia . Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario ad acta sono a carico del Comune interessato. Il Responsabile del Servizio nominato ai sensi della Legge 127/97 , comunica con apposita lettera , il parere sul progetto espresso dalla Commissione Edilizia ed Urbanistica, specificandone, nel caso di parere contrario, le motivazioni. In tale nota, nel caso di parere favorevole, il Responsabile del Servizio nominato ai sensi della Legge 127/97comunica altresì al richiedente l'ammontare degli oneri concessori, se dovuti, previa formale richiesta , indicando il termine per il ritiro della Concessione Edilizia . Tale comunicazione non costituisce provvedimento di autorizzazione ad edificare o ad eseguire lavori di sorta e non è, pertanto, assimilabile ad un atto amministrativo di concessione. Ove l'Amministrazione, al decorrere dei termini di cui sopra non adotti alcun provvedimento si rende possibile ogni azione di cui all'art. 2 comma 60 della Legge 662/96. Per il rilascio della Concessione occorre presentare preventivamente agli Uffici Comunali preposti : a- la documentazione relativa ad autorizzazioni, nulla osta, pareri preventivi di Enti ed Amministrazioni, a cui il progetto e le relative opere fossero subordinate ( compreso dell'attestazione di deposito prevista dalla Legge Regionale n° 138/96 per le opere ricadenti in zone dichiarate sismiche di prima categoria , ove occorra) ; b- ricevuta preventiva del versamento alla Tesoreria Comunale degli oneri concessori di cui all'art. 4 , se dovuti ; c- prova dell'avvenuta trascrizione di eventuali atti d'obbligo sui registri delle proprietà o della registrazione di eventuali convenzioni . Per le zone agricole il rilascio della concessione e subordinato anche alla dimostrazione dell'avvenuta registrazione, presso l'Ufficio del Registro del territorio di competenza, della dichiarazione di asservimento, in bollo, con l'elencazione dei terreni asserviti . La destinazione agricola dell'immobile, delle sue pertinenze e dell'asservimento, dovrà essere trascritta al pubblico registro immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o di concessione a cura e spese dell'interessato. Per le finalità suddette, il Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale andranno descritti i dati catastali dei terreni censiti ed asserviti per le costruzioni realizzate ai sensi del presente articolo . La Concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dal perfezionamento della documentazione di cui ai precedenti punti a,b,c del presente articolo, previa acquisizione dei pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale, della Commissione Edilizia e del medico e/o veterinario della A.S.L. . Nell'atto di Concessione vanno riportati gli estremi delle Leggi vigenti in materia alle quali bisognerà attenersi per l'esecuzione delle opere oltre il pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del pagamento del contributo sul costo di costruzione, se dovuto . ART. 15 RITIRO DELLA CONCESSIONE Dalla data di ricevimento della comunicazione , di cui al precedente art. 14 , entro centottanta (180) giorni il richiedente , dopo aver effettuato il pagamento degli oneri concessori e presentato gli atti dovuti deve provvedere al ritiro della concessione . Il mancato ritiro dell' atto di concessione , entro tale termine , viene inteso come rinuncia esplicita con conseguente archiviazione della domanda . Copia del progetto con attestazione dell' approvazione con sopra riportato il parere della Commissione edilizia firmato dal presidente della stessa e siglato dal capo dell' Ufficio Tecnico , corredata , nei casi previsti , da copia della CONVENZIONE o dall' ATTO D' OBBLIGO UNILATERALE , viene allegata alla Concessione e restituita all' interessato . ART. 16 PRESCRIZIONI PARTICOLARI La Concessione , a firma del Responsabile del Servizio nominato ai sensi dela Legge 127/97 , siglata dal capo dell' Ufficio Tecnico Comunale , con sopra riportato il parere della Commissione edilizia firmato dal Presidente della stessa e siglato dal capo dell' Ufficio Tecnico , per quanto di rispettiva competenza , corredata dagli estremi e delle condizioni di approvazione del progetto con l' obbligo eventuale di osservanza di particolari prescrizione o modalità esecutive anche a parziale modifica del progetto originale , deve essere custodita , unitamente agli elaborati tecnico-progettuali originali o in copia conforme , in cantiere ed esibita all' atto di visite di controllo o di vigilanza . Va altresì custodito in cantiere ed esibito a richiesta , l' eventuale attestato tecnico rilasciato dal Genio Civile , ai sensi della Legge 64/74 e Legge Regionale n. 138/96 ed i relativi grafici progettuali esecutivi . ART. 17 PUBBLICITA' DELLA CONCESSIONE L' avvenuto rilascio della concessione viene reso pubblico con l' affissione all' Albo del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi , con decorrenza dal giorno successivo al rilascio . L' affissione fa decorrere i termini dell' impugnativa . Chiunque , in ogni momento , può prendere visione presso gli Uffici Comunali della Concessione Edilizia e degli elaborati di progetto e richiederne copia nelle forme di legge , giusta art. 62 della L.R. 18/83 nel testo in vigore . Il Comune è tenuto a richiesta , a fornire copia dei relativi atti , ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione . ART. 18 INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE L' interessato decorsi i termini previsti dall' art. 31 della Legge 17/08/1942 n. 1.150 , così come modificati dall' art. 2 comma 60 della legge 662/96 può , chiedere alla Regione Abruzzo l' intervento di un commissario "ad acta" che dovrà procedere , in via sostitutiva del Responsabile del Servizio , ad emettere il provvedimento entro 30 gg. ( come riportato all'art. 14) . ART. 19 AUTORIZZAZIONE ( ART. 48 LEGGE 457/78 E ART. 13 LEGGE 47/85) L' autorizzazione può essere richiesta dal proprietario dell' immobile o da altro soggetto avente titolo . La richiesta di autorizzazione , indirizzata al Sindaco , in carta da bollo di Legge, deve contenere le generalità del richiedente , dell' assuntore dei lavori , del progettista e/o del direttore dei lavori se necessari in funzione delle caratteristiche e del tipo di intervento da realizzare . Alla domanda vanno allegati : - documentazione attestante il titolo di proprietà o di disponibilità ; - completa documentazione fotografica dello stato dei luoghi ; - in triplice copia , se necessari , relazione ed elaborati grafici delle opere da eseguire a firma di tecnico abilitato . Per i soli interventi relativi a modifica del sistema di smaltimento degli scarichi idrici va richiesta l' autorizzazione ai sensi dell' art. 9 della Legge 319/1976 e dell' art. 13 della Legge 650/1979 . Per l' abbattimento di alberi in territorio soggetto a vincolo idrogeologico e forestale va richiesta l' autorizzazione degli uffici competenti . Sulle domande di autorizzazione , oltre al parere della Commissione Edilizia ed Urbanistica Comunale così come previsto al precedente art. 6 , il Responsabile del Servizio deve preventivamente acquisire il parere dell' Ufficio Tecnico Comunale competente e , se necessario , quello dell' Ufficio prevenzione e Igiene Ambientale della A.S.L.. . Il documento di rilascio dell' autorizzazione deve contenere : a) il riferimento alla data di presentazione della domanda ed il relativo numero di protocollo ; b) la generalità del richiedente ; c) l' esatta ubicazione ( località , via , numero civico ) ed identificazione catastale dell' immobile oggetto di autorizzazione ; d) gli estremi del documento attestante il titolo di proprietà o di disponibilità ; e) gli estremi degli eventuali pareri ; f) l' esatta individuazione delle opere delle quali si richiede il rilascio dell' autorizzazione , con riferimento agli eventuali elaborati che costituiscono il progetto . Nel documento di autorizzazione vanno inoltre indicati gli obblighi in ordine all' occupazione eventuale del suolo pubblico e alla comunicazione d' inizio dei lavori . Una copia degli eventuali elaborati , con gli estremi di cui ai precedenti artt. 12 e 13 , viene restituita al richiedente al momento del ritiro dell' autorizzazione e conservata in cantiere . ART. 20 VARIANTI AL PROGETTO AUTORIZZATO-APPROVATO Nel caso in cui , prima dell' inizio dei lavori oppure in corso d' opera , si manifesti la necessità di apportare varianti al progetto , il titolare della concessione e autorizzazione può presentare istanza di variante , corredata di tutti gli elaborati tecnici modificativi di quelli già presenti . Le varianti al progetto autorizzato e approvato sono ammesse entro il periodo di validità della Concessione o dell' autorizzazione e seguono le analoghe procedure formative di cui ai precedenti artt. 11 e seguenti . La documentazione tecnico-amministrativa presentata all' atto del progetto originario , se non modificata dalla variante , può essere considerata ancora valida , conseguenzialmente , può non essere ripresentata . L' Ufficio Tecnico Comunale deve verificare , tuttavia , che le modifiche apportate al progetto iniziale non siano tali da comportare nuove autorizzazioni , nulla osta da parte delle autorità competenti ai sensi della legge . Ai sensi dell' art. 15 della Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni , l' approvazione di varianti ai progetti autorizzati che sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non comportano modifiche della sagoma , nè delle superfici utili e non modifichino la destinazione d' uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari nonchè il numero di quest' ultime e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle Leggi 1089/39 e 1497/39 e successive modificazioni ed integrazioni , deve essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori ; la mancata approvazione di tali varianti non comporta l' applicazione delle norme di cui all' art. 20 della Legge 47/85 . Le modifiche in corso d' opera al progetto autorizzato che alterino l' ambientazione e l' estetica dell' edificio , che incidano sulle distanze con traslazioni e/o rotazioni del fabbricato debordanti dall' area insediabile , che modifichino altezze , il numero dei piani , le destinazioni d' uso e il numero dell' unità immobiliari e che , comunque rispettino l'osservanza dei parametri degli indici edilizi ed urbanistici , l' entità della superficie e del volume edificabile , devono essere richieste ed autorizzate dal Comune prima della loro realizzazione . L' esecuzione di opere difformi dal progetto autorizzato o approvato e non preventivamente autorizzate , comporta l' applicazione delle sanzioni di cui alla Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni . L' approvazione della variante non modifica , in ogni caso , i termini per l' inizio e l' ultimazione dei lavori fissati nella originaria autorizzazione o concessione . Per quanto riguarda gli oneri di concessione : - nel caso in cui la variante comporti modifiche alla destinazione d' uso , il concessionario dovrà versare , ovvero il Comune dovrà restituire , la differenza fra il contributo corrispondente alla destinazione d' uso originaria e quello relativo alla nuova destinazione , secondo le tabelle parametriche vigenti ; - nel caso in cui la variante comporti una modifica quantitativa alla superficie utile , il concessionario dovrà integrare il contributo inizialmente stabilito con la quota corrispondente alla superficie utile aumentata , oppure il Comune dovrà restituire la quota di contributo corrispondente alla superficie utile diminuita . ART. 21 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE Decorso un anno dal rilascio della concessione senza che i lavori siano iniziati , occorre richiedere una nuova concessione su un progetto che sia conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della domanda di rinnovo . Le opere autorizzate debbono essere completate entro tre anni dall' inizio dei lavori . Per le opere pubbliche e per fabbricati che richiedono particolari sistemi costruttivi o in relazione alla mole delle opere da realizzare , la concessione edilizia può prevedere una durata maggiore di tre anni . Per i lavori non ultimati entro la data stabilita occorre presentare istanza d ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ Ž ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™ š › œ ž Ÿ   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü þ ýÿÿÿÿ  i nuova concessione relativamente alla parte non ultimata . Ai sensi e per gli effetti dell' art. 60 della L.R. 18/1983 , comma 8 , nel testo modificato della Legge 70/95, è consentito un ulteriore periodo di due anni per l' ultimazione dei lavori di edifici mono-bifamiliari costruiti in economia dal concessionario per uso proprio . L' entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni edilizie in contrasto con le previsioni stesse , salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengono completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio . ART. 22 COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI Prima dell' inizio dei lavori , almeno dieci giorni prima , il titolare della concessione o autorizzazione deve , con lettera raccomandata indirizzata al Sindaco , giusto XII comma dell' art. 60 della L.R. 18/83 ; a) comunicare il nominativo , qualifica , residenza ed estremi fiscali del costruttore e del Direttore dei lavori i quali firmano la detta comunicazione per presa visione ed accettazione ; b) allegare in duplice copia , se dovuti ; - il progetto esecutivo , firmato da professionista abilitato , degli impianti elettrici ai sensi della Legge 46/90 e L.R. 71 del 03/11/87 ; - documentazione inerente l' isolamento termico , firmato dal progettista concessionario , ai sensi della Legge 10/91 e successive modifiche ed integrazioni ; - copia dell'attestazione dell'avvenuto deposito del Genio Civile ai sensi della Legge Regionale n° 138/96 . c) richiedere : - la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell' opera realizzata se è posta a confine con aree di proprietà comunale o di uso pubblico ; - i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali nonchè tutte quelle indicazioni del caso in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti di presa dell' acquedotto e di tutti gli altri impianti di urbanizzazione primaria a rete . Di tali determinazioni si redige apposito verbale in duplice esemplare , firmato dalle parti . Entro i dieci giorni successivi alla data di ricezione di raccomandata di cui al comma precedente , l' Ufficio comunale è tenuto a svolgere le operazioni di cui alla precedente lettera c) , restando a carico del richiedente le spese relative agli oneri per assistenza , misurazioni etc. . Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente , il titolare della concessione o autorizzazione può dare inizio ai lavori , in conformità al progetto autorizzato . ART. 23 DIRITTI DI TERZI La concessione o l' autorizzazione costituisce semplice presunzione di conformità delle opere autorizzare e leggi ed a regolamenti , nonchè alle effettive dimensioni e caratteristiche sia del terreno da utilizzare che degli edifici limitrofi . Essa non esime , pertanto , il titolare , il costruttore e il direttore dei lavori dalla responsabilità e dall' obbligo di osservare i regolamenti in vigore , ai sensi dell' art. 6 della Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni . Restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi . ART. 24 VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI Ai sensi dell' art. 32 della Legge urbanistica 1150/1942 , dell' art. 4 della Legge 47/85 , il Sindaco esercita la vigilanza sulla attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale . Per tale vigilanza può avvalersi dei funzionari e degli agenti comunali e di altre forme di controllo ritenute idonee . L'ufficio di polizia urbana , il funzionario dell' UTC , l' ufficiale sanitario , i vigili sanitari sono tenuti ad accertare che chiunque esegua lavori contemplati dalle presenti norme sia in possesso della relativa concessione o autorizzazione . A questo fine , il titolare ha l' obbligo di esporre alla pubblica vista , sul luogo dei lavori , un cartello contenente il numero e la data della concessione stessa , i nomi dei concessionari , del costruttore , del direttore dei lavori e la destinazione prevista nonchè l'eventuale attestato di deposito del Genio Civile . I funzionari dell' UTC e l' ufficiale sanitario , secondo le rispettive competenze , hanno il compito di vigilare sui lavori in corso per assicurarne l' esecuzione in conformità alle norme generali vigenti in materia . La vigilanza viene effettuata per assicurare la rispondenza delle opere alle disposizioni di Legge o di regolamento , alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive stabilite nella concessione o autorizzazione . Accertare le infrazioni , i funzionari e gli agenti comunali debbono contestarle nei modi previsti dal R.D. n. 383/1934 e successive modifiche , nonchè farne tempestiva relazione al Sindaco , il quale è tenuto a compiere gli adempimenti di competenza . ART. 25 VISITE DI CONTROLLO La concessione o l' autorizzazione ed i disegni approvati , in originale o in copia conforme , unitamente all' eventuale nulla osta tecnico rilasciato dal Genio Civile , devono essere tenuti in cantiere fino al termine delle opere e devono essere esibiti a semplice richiesta dei funzionari del comune incaricati della vigilanza sull' attività urbanistico-edilizia . Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria , ove nei luoghi in cui vengano realizzate le opere non sia esibita la concessione o autorizzazione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia ne danno immediata comunicazione all' autorità giudiziaria , al Presidente della Provincia ed al Sindaco il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti . ART. 26 OPERE REALIZZATE SENZA CONCESSIONE O IN TOTALE DIFFORMITA' DELLA STESSA OVVERO CON VARIAZIONE ESSENZIALI Per le opere in corso di costruzione prive di concessione o in totale difformità della stessa ovvero con variazioni essenziali così come definite all' art. 8 della Legge 47/85 e della Legge Regionale n. 52 il Sindaco , accertatane l' esecuzione e l' entità , ai sensi dell' art. 4 della succitata legge , ordina la immediata sospensione dei lavori , notificando l' ordinanza agli interessati (committente , direttore dei lavori e costruttore ) , nella forma prevista dal Codice di procedura Civile per le citazioni . Entro 45 giorni dall' ordine di sospensione dei lavori , il Sindaco adotta i provvedimenti definitivi previsti dalla Legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni . ART. 27 PARZIALI DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE Si intendono in parziale difformità dalla concessione tutte quelle opere che non rientrano nell' applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge 47/85 con l' integrazione della richiamata L.R. n. 52 per tali opere . Per tutte le opere eseguite in difformità si applicano le sanzioni di cui all' art. 12 della Legge 47/85 . ART. 28 DECADENZA DELLA CONCESSIONE - PROROGA DEI TERMINI PER L' ULTIMAZIONE DEI LAVORI La concessione decade se , entro un anno dalla data del rilascio , non sono stati iniziati i lavori fino alla costruzione delle fondazioni per i nuovi fabbricati o realizzate le opere indicate nella concessione . La concessione decade qualora i lavori non vengano ultimati entro il termine di tre anni dalla data di inizio lavori o di cinque anni per la costruzione uni-bifamiliare , oppure entro il termine fissato nel provvedimento . Il concessionario può richiedere una proroga della validità della concessione per il sopravvenire di fatti estranei alla sua volontà ,durante il corso dei lavori . La proroga è concessa dal Responsabile del Servizio , sentito l' Ufficio Tecnico Comunale . La decadenza della concessione per il mancato rispetto dei termini di inizio dei lavori , indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni previste nell' atto di concessione o nella convenzione allegata , comporta la necessità di richiedere una nuova concessione . Il Responsabile del Servvizio può rilasciarla solo se le prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento del rilascio della nuova concessione lo consentano , subordinatamente al pagamento della differenza tra il contributo già corrisposto a quello da corrispondere secondo le disposizioni vigenti . Nel caso di decadenza della concessione per mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori , a meno che non sia stato richiesta la proroga , il titolare è tenuto a richiedere nuova concessione relativamente alle opere non ancora eseguite . Questa può essere rilasciata solo se le disposizioni edilizie ed urbanistiche lo consentano . Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa delibera di C.C. , il Responsabile del Servizio , sentita la Commissione Edilizia Urbanistica , può concedere o autorizzare in deroga dal presente Regolamento . ART. 29 SOSPENSIONE DEI LAVORI Il Sindaco ordina la sospensione dei lavori quando : - le opere , eseguite o in corso di esecuzione , non sono state oggetto di una regolare concessione ; - le opere , anche se già ultimate , sono difformi dal progetto approvato e dalle prescrizioni della concessione ; - le opere non rispondono alle prescrizioni del Piano e delle presenti norme ; - il Direttore dei lavori non ha assunto l' effettiva direzione degli stessi o l' ha abbandonata senza essere sostituito ; - non è stata data comunicazione all' amministrazione comunale del cambiamento del Direttore dei lavori medesimo o dell' esecutore delle opere ; - l' esecutore dei lavori non ottempera alle prescrizioni inerenti l' impianto o la conduzione del cantiere ; L' ordine di sospensione va notificata al concessionario o al proprietario dell' immobile in cui si eseguono le opere contestate , nonchè al direttore dei lavori ed al costruttore , se conosciuto . L' adempimento all' ordine di sospensione è assicurato dagli agenti e dai funzionari all' uopo preposti , che svolgono sul cantiere periodica sorveglianza ; se l' ordine di sospensione viene trasgredito , il Sindaco è tenuto a farne denuncia all' autorità giudiziaria . La sospensione dei lavori può essere assicurata anche mediante apposizione di sigilli , piantonamento e con ogni altro adeguato modo di controllo che il Sindaco ritenga , caso per caso , opportuno . Tutti gli oneri sono a carico solidale del titolare della concessione , del committente , del direttore dei lavori e dell' esecutore dell' opere , salvo che uno non abbia contestato all' altro e comunicato all' Amministrazione comunale la non conformità delle opere eseguite o in esecuzione . Le spese sono riscosse con le norme stabilite dal R.D. n. 639/1910 . La prosecuzione dei lavori può essere autorizzata sia per rimuovere le cause che hanno dato luogo alla sospensione che per completare le opere sempre che non siano nel frattempo scaduti i termini di validità della concessione . Quando è accertato che i lavori sono difformi dal progetto approvato solo per una parte marginale della costruzione , il Sindaco , allorchè il concessionario ne faccia espressa richiesta , può consentire la ripresa dei lavori nella porzione conforme , previa applicazione delle sanzioni di cui al capo 1 della Legge 47/85 e sue modificazioni ed integrazioni . La sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall' applicazione dell' ammenda , con riserva di adottare i provvedimenti ( modifica delle opere , demolizione , rimessa in pristino ) richiesto dall' Osservanza , senza pregiudizio delle successive sanzioni amministrative e penali previste dalla Legge 47/85 sopra richiamata , nonchè delle sanzioni di legge a carico e dei responsabili (il concessionario , il direttore dei lavori e l'esecutore delle opere ) , giusta l' art. 6 della Legge 765/67 . L' ordinananza di sospensione cessa di avere efficacia se entro un mese dalla sua notifica il Sindaco non ha adottato i provvedimenti definitivi . ART. 30 DEMOLIZIONE D' UFFICIO O ACQUISIZIONE DELLE OPERE A norma dell' art. 7 della Legge 47/85 e L.R. n. 52 , accertata l' esecuzione di opere in assenza di concessione , in totale difformità della medesima , ovvero con variazioni essenziali di cui all' art. 8 della stessa Legge , il Sindaco , previa diffida e sentito , se richiesto , il parere degli organi regionali , ordina la demolizione delle opere abusive a spese dei responsabili della violazione e senza pregiudizio dell' azione penale . Alla demolizione d' ufficio disposta dal Sindaco provvedono gli organi dell' Amministrazione comunale , previo avviso notificato al proprietario o al possessore , e , se i lavori non sono ancora ultimati , anche al concessionario , se persona diversa da quelle sopra dette , al direttore dei lavori ed al titolare dell' impresa che li sta eseguendo . Quando l' ordine di demolizione d' ufficio non si estenda all' intero edificio ma soltanto ad una parte di esso , l' abbattimento può avvenire solo se non coinvolge parti non abusive o non compromette la stabilità della parte restante dell' edificio o di edifici contigui anche di altra proprietà . L' ufficio tecnico comunale redige la nota delle spese per l' esecuzione d' ufficio , che sono a carico dei responsabili della violazione ; in caso diverso si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 47/85 , impregiudicata la facoltà del contravventore di eseguire , a propria cura e spese , le opere necessarie ad assicurare la stabilità della parte di edificio conforme e la sicurezza della demolizione anche nei confronti di terzi . La nota delle spese , sentiti gli interessati , è resa esecutoria ed è riscossa dall' esattore nelle forme e con i privilegi fiscali previsti dall' art. 55 del R.D. n. 383/1934 . Sono salve in ogni caso , le facoltà attribuite al Sindaco dall' art. 153 della Legge 148/1915 , modificata dal R.D. n. 2839/1923 . In mancanza della demolizione il bene e l' area di sedime sono acquisiti di diritto ai sensi del' art. 7 della Legge 47/85 al patrimonio del comune . Si applicano comunque , le sanzioni , anche penali , previste anche dalla succitata Legge . ART. 31 ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE O DELL' AUTORIZZAZIONE La concessione può essere annullata quando autorizzi opere non conformi alle prescrizioni del Piano vigente e di quello adottato o che ne costituiscano violazione ai sensi dell' art. 7 della Legge 765/1967 . In particolare la concessione può essere annullata quando : - sia stata dolosamente ottenuta in base a falsa documentazione ; - si sia contravvenuto alle disposizioni di legge e di regolamento o non siano osservate le prescrizioni della concessione ; - l' edificio da restaurare , risanare o ristrutturare sia stato interamente demolito in corso d' opera ; - venga distrutto o gravemente mutilato , senza il consenso dell' Amministrazione comunale , l' impianto verde ed arboreo esistente sul lotto ; - il direttore dei lavori non abbia assunto l' effettiva direzione o l' abbia abbandonata o non sia stato sostituito ; - il progetto sia stato redatto e firmato da un tecnico non abilitato ; La concessione deve essere dichiarata decaduta quando , subentrando previsioni urbanistiche o norme edilizie contrastanti con quelle applicate , le opere non siano state ancora iniziate o , se iniziate , non siano state completate entro il termine prescritto . Sono fatte salve le cause di decadenza previste da eventuali leggi speciali . L' ordinanza di annullamento conterrà : - la contestazione del fatto ; - la comunicazione dell' annullamento ; - l' eventuale ordine di sospendere i lavori di costruzione , se del caso ammettendo esclusivamente l' esecuzione delle opere volte ad eliminare l' infrazione che ha provocato l' annullamento ; - l' ordine di eliminare l' infrazione che ha provocato l' annullamento ; - le sanzioni deliberate . Nel caso di annullamento delle concessione , quando non sia possibile rimuovere i vizi procedurali o di effettuare la restituzione in pristino , si applicano le sanzioni previste dagli artt. 11 e 20 della Legge 47/85 . Il rinnovo della concessione potrà avvenire quando il titolare avrà ottemperato alle prescrizioni contenute nell' ordinanza di annullamento . L' autorizzazione , sia essa tacita od esplicita , decade se , trascorsi 120 ( centoventi ) giorni dalla formazione del silenzio-assenso o da rilascio , il richiedente non ha avviato i lavori . ART. 32 INTERRUZIONE DEI LAVORI Nel caso di sospensione dei lavori , il concessionario deve darne comunicazione scritta all' Amministrazione comunale alla quale va successivamente notificata , sempre per iscritto , la ripresa dei lavori . Durante il periodo di sospensione , il concessionario deve eseguire le opere necessarie a garantire la solidità degli scavi e delle parti costruite , nonchè degli impianti di cantiere . In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà a norma dell' art. 153 R.D. 383/1934 ed a spese dell' interessato; trascorso un mese dall' interruzione dell' opere , e salvo il caso di provata causa di forza maggiore , il Sindaco ha facoltà di far cessare l' eventuale occupazione del suolo pubblico . ART. 33 ULTIMAZIONE DEI LAVORI L' opera deve essere ultimata e resa abitabile o agibile entro il termine stabilito nell' atto di concessione o di validità e/o proroga della concessione stessa secondo quanto disposto dall' art. 60 della L.R. n. 18/1983 nel testo vigente. Se i lavori non siano ultimati entro il termine stabilito , il Concessionario deve presentare domanda di nuova Concessione edilizia , relativamente alla parte non ancora realizzata . La concessione è trasferibile ai successori od aventi causa su domanda documentata del titolare o del soggetto legittimo ai sensi dell' art. 4 della Legge 10/1977 . ART. 34 ABITABILITA' E AGIBILITA' Gli edifici di nuova costruzione , ivi compresi gli ampliamenti e le sopraelevazioni , nonchè gli edifici preesistenti sui quali siano state eseguite ristrutturazioni , non possono essere abitati o usati senza la preventiva autorizzazione del Sindaco ai sensi dell' art. 221 del T.U. sulle Leggi sanitarie di cui al R.D. 1265/1934 . La domanda di autorizzazione di abitabilità o di usabilità deve essere presentata dal titolare della concessione nel momento in cui i lavori risultino ultimati . La domanda , redatta in carta bollata ed indirizzata al Sindaco , deve contenere i seguenti elementi : - generalità e firma del titolare della concessione o dell' autorizzazione ; - estremi della concessione o autorizzazione ; - esatta ubicazione ed identificazione catastale dell' opera per la quale si richiede l' abitabilità o l' usualità . Alla domanda vanno allegati : a) certificato rilasciato da Genio Civile competente per territorio attestante ai sensi della Legge n. 64/1974 e successive modificazioni ed integrazioni , con la procedura di cui alla Legge Regionale n° 93/92 , la perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme di edilizia antisismica e certificato di collaudo , ove necessario , in copia autentica , così come previsto dall' art. 7 della Legge n. 1086/71 ( sia per l'abitabilità che per l'agibilità ) ; b) certificazione comprovante l'avvenuta denuncia della costruzione all'Ufficio Tecnico Erariale competente , se trattasi di nuovo edificio o di variazioni se trattasi di ristrutturazioni che comportino modifiche della/e unità immobiliari (sia per l'abitabilità che per la agibilità) . c) dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuto prosciugamento dei muri e la salubrità degli ambienti (sia per l'abitabilità che per l'agibilità) . Entro trenta giorni dalla data della domanda di abitabilità il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità ; entro questo termine può disporre opportuna ispezione per accertare l'esistenza dei requisiti richiesti perchè l'abitazione possa essere abitabile . In caso di silenzio dell'Amministrazione, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda , l'abitabilità si intende attestata. In tal caso l'Amministrazione nei successivi centoottanta giorni può disporre ispezioni per verificare l'abitabilità . Alla domanda vanno allegati : ( per il rilascio del certificato di agibilità e ove sia prescritto da altre leggi) d) per gli edifici soggetti alle disposizioni della Legge 10/91 sul contenimento dei consumi energetici e successive integrazioni e modificazioni, dotati di impianti termici di potenza superiore a 100.000 Kcal/h, copia della lettera con la quale il committente dell'edificio nomina il collaudatore dell'impianto termico , ai sensi dell'art. 10 della citata Legge e del D.P.R. 1052/1977 ; e) per gli edifici soggetti alle disposizione della Legge 10/91 e dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica di focolare inferiore a 500.00 Kcal/h , dichiarazione congiunta del progettista, dell'esecutore dei lavori con la quale, ciascuno per gli obblighi loro derivanti, certifica, sotto la propria responsabilità, la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione inerente l'isolamento termico dell'edificio a suo tempo presentato al Comune; f) nulla osta dei Vigili del Fuoco, se necessario ; g) ricevuta comprovante il pagamento del diritto fisso per la visita del servizio prevenzione igiene ambientale della A.S.L.; h) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa . E' consentito il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o usualità , limitatamente ad una sola parte dell'edificio, purchè sussistano le seguenti condizioni : a) le parti comuni ( o di interesse generale) risultino regolarmente e conformemente costruite ; b) sia stata espressamente richiesta dall'interessato l'abitabiltà o l'agibilità parziale ; Il certificato di abitabilità o di agibilità deve contenere: -le generalità del richiedente ; -l'esatta ubicazione dell'immobile e la sua esatta individuazione catastale ; -gli estremi di tutti gli atti e certificati di autorità esterne all'Amministrazione Comunale comunque previste dalle Leggi vigenti in materia e di cui il richiedente avrà avuto cura di produrre preventivamente, presenti a corredo della domanda ; -il riferimento ad eventuali ulteriori obblighi del concessionario, in merito al pagamento del contributo di cui all'art. 3 della Legge 10/1977 ; -la data delle visite effettuate dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'accertamento della conformità alla concessione e per le eventuali verifiche concernenti l'isolamento termico ; -la destinazione o le destinazioni d'uso in relazioni alle quali viene rilasciato il certificato di abitabilità o di agibilità e che comunque dovranno essere conformi a quanto previsto nel provvedimento concessorio ; -il riferimento all'autorizzazione per l'uso degli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi idrici. Il certificato di abitabilità o di agibilità deve essere rilasciato dal Sindaco entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di diniego dell'abitabilità , il Sindaco deve notificare al titolare la concessione le proprie motivate determinazioni , tale notifica fa decorrere gli eventuali termini per il ricorso giurisdizionale. ART. 35 INABILITA' E INAGIBILITA' In caso di riscontro di gravi carenze igieniche in fabbricati esistenti ed abitati, il Sindaco può dichiararli inabili o inagibili, in tutto o in parte, a norma dell'art. 222 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265. I locali dichiarati inabili o inagibili non possono essere usati nè dati in locazione. ART. 36 UTILIZZAZIONE ABUSIVA DI COSTRUZIONI I proprietari che abitino o consentano ad altri di abitare in unità immobiliari prive del certificato di abitabilità o agibilità incorrono nella denuncia del Sindaco all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.G. n° 1265/1934 . Se il suindicato edificio non possiede i requisiti per ottenere l'abitabilità o l'agibilità in tutto o in parte , il Sindaco fissa con ordinanza un termine per regolarizzare l'immobile. Decorso infruttuosamente tale termine, il Sindaco è tenuto a presentare ulteriormente denuncia all'autorità giudiziaria. Se l'uso dell'edificio può essere di pregiudizio alla salute pubblica e degli utenti, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Autorità Sanitaria, nei limiti delle rispettive competenze, il Sindaco può ordinare lo sgombero della costruzione ed interdire l'utilizzazione. In assenza del certificato di abitabilità o di agibilità, è fatto divieto alle aziende di erogazione di servizi pubblici quali acqua, telefono, gas, elettricità, di effettuare le relative forniture . ART. 37 NORME PARTICOLARI PER I CANTIERI EDILIZI Si richiamano espressamente le seguenti norme : - le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisionali, dei mezzi di opera di qualsiasi tipo, dell'uso dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari ; - le norme riguardanti la prevenzione degli incendi, l'obbligo a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici e/o artistici durante i lavori di demolizione o di movimenti di terra compresi resti umani (ossa ecc..) ; - la responsabilità relativa ai danni e molestia a persone o cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori . I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere secondo le modalità di Legge . ART. 38 ORDINE DI CANTIERE L' organizzazione del cantiere deve essere conforme alle disposizioni di Legge in ordine alla prevenzione degli infortuni , per garantire la incolumità , l'igiene e la salute pubblica e degli addetti ai lavori ( R.D. 14/04/1927 , n. 530 ; D.P.R. n. 547del 1955 ; D.P.R.n. 303 del 1956; D.P.R. n. 164 del 1956; D.P.R. n.320 del 1956; D.P.R. 277 del 1991; D.P.R. n° 626 del 1994; D.P.R. n. 459 ,493 e 494 del 1996;) facendo comunque salva ogni disposizione di legge e regolamento vigente in materia di opere edili e di genio civile valevole al momento dell'esecuzione dell'opera . I ponti , i cavalletti , le scale di servizio , le incastellature debbono essere posti in opera ottemperando alle disposizioni dettate dalla Legge in materia . Gli attrezzi di sollevamento dei materiali devono essere muniti di dispositivi di sicurezza che impediscono la caduta dei materiali o dei relativi contenitori e comunque in conformità alle disposizioni vigenti in materia . Dai ponti di esercizio , dai tetti e dagli interni delle case è vietato gettare i materiali di qualsiasi genere . I materiali di rifiuto raccolti in contenitori e incassolati in condotti chiusi devono essere ammucchiati all' interno del cantiere per essere trasportati agli scarichi autorizzati .Per materiali contenenti amianto vige il contenuto della specifica normativa in materia . Il responsabile del cantiere deve evitare l' eccessivo sollevamento di polvere , soprattutto nel caso delle demolizioni , deve assicurare la nettezza delle strade pubbliche e degli spazi aperti al pubblico lungo tutto lo sviluppo della costruzione e nelle immediate vicinanze , è tenuto alla rimozione di materiali depositati su strade e spazi pubblici , a meno di specifica autorizzazione del Sindaco per l' occupazione temporanea del suolo pubblico . Il cantiere in zona abitata , prospicente o comunque visibile da spazi pubblici , deve essere cintato e mantenuto libero di materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori . In esso e per esso deve essere adottata ogni misura cautelare per evitare incidenti e , in particolare , devono essere usate le segnalazioni di pericolo e di ingombro (bande bianche e rosse) , dispositivi rifrangenti ed integrazione dell' illuminazione stradale . Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa o visibile con l' indicazione dell' opera e dei nomi e cognomi del titolare della concessione , del progettista , del direttore dei lavori , del calcolatore delle opere in cemento armato , del costruttore e dell' assistente oltre gli estremi dei permessi acquisiti per l'esecuzione dell'opera . ART. 39 OCCUPAZIONE TEMPORANEA E MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO Nel caso di necessità di occupazione del suolo pubblico deve essere inoltrata specifica domanda , in competente bollo al Sindaco fornendo la planimetria dell' area da includere nel recinto del cantiere . L' autorizzazione è rinnovabile di tre mesi in tre mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed al versamento di un deposito cauzionale , determinato sulla scorta di apposita deliberazione dell' Amministrazione comunale , a garanzia della rimessa in pristino da effettuarsi allo scadere della concessione . Trascorsi 180 ( centoottanta ) giorni dall' avvenuto ripristino del suolo connesso , il deposito cauzionale , determinato sulla scorta dell' accertamento dell' ufficio tecnico comunale e di eventuale deliberazione consiliare , viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d' arte o meno . CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICO EDILIZIE ART. 40 RILEVAMENTO ED UTILIZZAZIONE DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI EDIFICATE PER INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE Nel caso di trasformazione di edifici con il mantenimento dei volumi e delle superfici lorde esistenti la concessione edilizia è subordinata al rilievo e alla determinazione della consistenza edilizia ( volumi e superfici ) per ogni piano dell' edificio , sulla base della rappresentazione grafica quotata dello stato di fatto , di accertamenti catastali e di documentazione fotografica . Il tecnico comunale , ove necessario , verifica lo stato di fatto in sede di istruttoria tecnica della pratica . Nel computo delle superfici edificate e dei volumi esistenti vanno considerati solo quelli regolarmente realizzati nel rispetto del progetto autorizzato e delle norme vigenti all' epoca della costruzione , o quelli recuperati in sanatoria sulla base di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali e di disposizioni legislative . E' consentito il mantenimento dei locali accessori conformi alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente all' atto della richiesta di trasformazione . Agli effetti della determinazione della superficie edificabile e del volume , i bow-windows e gli altri corpi aggettanti similari devono essere considerati nel loro reale sviluppo planimetrico e volumetrico e devono rispettare i limiti di distanza così come fissati nelle N.T.A. . I bow-windows sono vietati verso i confini interni se a distanze inferiori dai minimi prescritti , salvo il caso di specifiche indicazioni contenute in previsioni planovolumetriche di dettaglio del P.R.G. o dei piani attuativi pubblici o privati . ART. 41 DIMENSIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI Gli spazi coperti , delimitati in ogni lato da pareti , sono da considerare : a) locali abitabili ( soggiorni , sale da pranzo , camere da letto , cucine , ambienti abitabili in genere ) ; b) vani accessori interni agli alloggi ( servizi igienici , ripostigli , stanze prive di finestra , ambienti di servizio in genere , scale ed accessori ) ; c) vani accessori esterni agli alloggi e/o comuni a più unità immobiliari ( cantine , soffitte non abitabili , locali motore ascensore , cabine idriche , altri locali a stretto servizio delle residenze , autorimesse singole o collettive , androni , vani scala ed ascensori ) ; d) locali a destinazione terziaria inerenti attività turistiche , commerciali e direzionali , nei quali sia prevista la permanenza prolungata delle persone : ( negozi di vendita e sale di esposizione , sale di riunione , palestre , bar , ristoranti e sale di ritrovo , laboratori artigiani ed officine , magazzini , depositi ed archivi ) ; uffici , studi professionali , laboratori scientifici e tecnici , locali accessori . I locali di abitazione che consentano la permanenza o lo svolgimento duraturo di attività , sono costituiti da : - soggiorno , laboratori artigianali di servizio e tecnici , ambulatori medici , assimilabili nella conformazione tipologica agli alloggi ; - sale di lettura , negozi di vendita , sale di esposizione , sale di riunione , sale da gioco , laboratori scientifici-tecnici , cinema teatro , auditorium , discoteche , clubs , alberghi , pensioni , residences , case albergo , ristoranti e simili , caratterizzati dalla presenza contemporanea di più persone o dalla forte affluenza di pubblico ; - officine meccaniche , laboratori industriali , mense aziendali , autorimesse con officina lavaggio o sala esposizione commerciale , magazzini e depositi e locali a varia destinazione , caratterizzati dalla presenza prolungata delle persone ; - aule e ambienti scolastici , palestre , ospedali , cliniche , case di cura , edifici di interesse generale a carattere direzionale , amministrativo e finanziario . ART. 42 REQUISITI MINIMI DEGLI ALLOGGI E DEI LOCALI Gli alloggi a residenza stabile debbono avere le seguenti caratteristiche : - superficie utile abitabile minima di mq. 45,00 ; - superficie utile abitabile per ogni abitante non inferiore a mq. 14,00 . Per gli alloggi costruiti con mutui agevolati e assistiti da contributo dello Stato ( Legge 5/08/1978 n. 457 e altre disposizioni in materia ) la superficie massima di ogni alloggio , misurato al netto dei muri perimetrali e di quelli interni . non può superare mq. 18 per autorimessa o posto macchina , salvo eventuali modificazioni previste da nuove Leggi in materia . Gli alloggi a residenza temporanea e ad uso turistico non possono avere superficie inferiore a mq. 28,00 se dotati di un solo posto letto , ed a mq. 38,00 se dotati di due posti letto . La "superficie" di cui ai precedenti commi va intesa quale superficie netta interna all' alloggio ( compresi eventuali spazi destinati ad armadi a muro ) , ma escluso ogni altro spazio esterno all' alloggio vero e proprio come logge e balconi , nonchè cantine , autorimesse e simili . Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di superficie non inferiore a mq. 14,00 . Tutti i locali ad uso abitativo devono essere provvisti di finestra apribile . Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un bagno completo di tutti gli apparecchi igienici ( lavabo , vaso , bidet , vasca o doccia ) , costruito a norma dell' art. 7 D.M. 5 Luglio 1975 . Sono consentite le cucine in nicchia , eventualmente annesse al soggiorno , purchè comunichino con quest' ultimo e siano munite di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli . Le stanze da letto debbono avere una superficie minime di mq. 9,00 se ad un letto , 14,00 mq. se a due letti . I corridoi ed i locali di disimpegno devono avere larghezza non inferiore a ml. 1,10 ed essere dotati di finestra propria se di superficie superiore a mq. 15,00 . L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, in mt. 2.70, riducibili a mt. 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei Comuni montani al di sopra dei 1.000 mt sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a mt 2.55 . ART. 43 PARAMETRI E STANDARDS Altezze dei vani ( misurate da pavimenti a soffitto ) ; locali ad uso abitativo , studi professionali , uffici , altezza minima ml. 2,70 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici che pongono limiti di altezze superiori o inferiori . Nel caso di soffitti inclinati , l' altezza media per i locali ad uso abitativo deve corrispondere al minimo di ml. 2,40 e per i locali accessori di ml. 2,00 con un minimo nel punto più basso di ml. 1,80 , fatto salvo limite inferiore. I locali destinati a garages singoli , autorimesse private , cantine la cui altezza netta superi i ml. 2,50 , se fuori terra , sono da considerarsi nel calcolo della superficie edificabile . Locali a diversa destinazione ( negozi , laboratori , officine , etc. ) , adibiti ad uso commerciale , debbono avere altezze minima interna ml. 3,00 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi o regolamenti specifici , che pongono limiti di altezze superiori , e debbono , oltre che rispondere alle prescrizioni stabilite dal R.D. n. 350/1927 e dal D.P.R. n. 547/1955 , avere i seguenti requisiti : a) se realizzati al piano terreno o seminterrato, debbono avere sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione; b) vani di porta , vetrina o finestra all' aria aperta di superficie complessiva pari ad almeno un sesto della superficie degli ambienti con apertura a riscontro d' aria ; eventuali adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiori a ml. 7,00 ; c) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio ; d) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti . Per i locali nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero superiore di persone a 100 , l' altezza minima interna utile deve essere portata a ml. 3,50 ; salvo che i locali medesimi non siano dotati di adeguati ed idonei impianti di areazione e condizionamento dell' area . Per i vari tipi di negozi ed in genere per i locali destinati ad attività commerciale, le caratteristiche di dimensioni minime sono quelle definite dal piano commerciale ( Legge 426/1971 ) . ART. 44 PIANI INTERRATI Sono quelli che si sviluppano completamente al disotto del livello della più bassa sistemazione del terreno esterno all' edificio . I locali dei piani interrati possono essere utilizzati esclusivamente ad accessori , a condizione che , fatte salve eventuali prescrizioni particolari in relazione alla destinazione d' uso , sia garantito l' isolamento dell' umidità ed assicurato il ricambio d' aria . Per evitare inconvenienti di carattere igienico , nel caso in cui il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato , deve essere installato un impianto di sollevamento delle acque . ART. 45 PIANI SEMINTERRATI Sono i locali che hanno il pavimento ad un livello più basso del marciapiede o della più alta sistemazione esterna del terreno . I seminterrati possono essere abitabili , qualora l' altezza interna netta dei locali non sia inferiore a ml. 3,00 ; salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d' uso , e quando non meno dei 3/7 dell' altezza del locale sia al disopra del livello del marciapiede della più alta sistemazione esterna del terreno . Per l' abitabilità devono essere inoltre soddisfatte tutte le condizioni relative all' areazione e alle dimensioni . Può essere consentita per i seminterrati l' uso di abitazione diurna , purchè siano , altresì rispettate le seguenti condizioni specifiche : - pavimenti a quota non inferiore a ml. 1,00 rispetto al livello massimo delle acque del sottosuolo ; - muri e pavimenti protetti , mediante materiali idonei ed impermeabilizzazione , contro l' umidità del suolo ; - le finestre di superficie superiore a 1/10 della superficie del pavimento con ml. 0,80 di altezza sul livello del terreno circostante aprentesi all' aria libera . ART. 46 SOTTOTETTI I locali ricavati sotto le falde dei tetti e con copertura inclinata possono essere classificati abitabili o non abitabili. Nei locali sottotetto , ricavati entro i limiti di altezza massima di ml. 3,00 tra l' intradosso del colmo di copertura ed estradosso del solaio dell' ultimo piano abitabile , a meno che non abbiano conformazione e requisiti idonei all' uso residenziale ( altezza media non inferiore a ml. 2,70 purchè nessuna parte abbia altezza inferiore a ml. 1,80 ) possono consentirsi utilizzazione per volumi tecnici o per locali soffitta , fatto salvo quanto disposto per i Comuni situati al di sopra dei 1.000 mt sul livello del mare . I sottotetti sono , in ogni caso , abitabili purchè si dia luogo ad una superficie maggiore di mq. 9,00 compreso entro lo spazio volumetrico di altezza media non inferiore a ml. 2,40 misurata da un minimo nel punto più basso di ml. 1,80 , fatto salvo quanto disposto per i Comuni situati al di sopra dei 1.000 mt sul livello del mare . I sottotetti sono , in ogni caso , agibili relativamente allo spazio con altezza media di ml. 2,00 , da computarsi tra gli accessori . I sottotetti abitabili , oltre alle dimensioni , volume d' aria disponibile , illuminazione e ventilazione pari a 1/10 della superficie netta di calpestio , devono avere i solai di copertura protetti da un rivestimento coibente e da controsoffitto con interposta intercapedine per realizzare l' isolamento tecnico prescritto dalle norme per il contenimento dei consumi energetici . L' areazione ed illuminazione dei locali sottotetto non abitabili possono essere realizzate con apertura ricavata a filo del piano di falda , nel rapporto massimo di mq. 0,80 per ogni locale o sui timpani nel rapporto massimo di mq. 0,60 per ogni locale . Nel caso di destinazione a lavanderia e stenditoio sono ammesse aperture di dimensioni maggiori . I locali sottotetto aventi destinazione diversa da soffitto e servizi tecnici o coperti con abbaini devono essere computati nella superficie edificabile consentita . Gli abbaini in locali sottotetto di fabbricati a schiera debbono rispettare la distanza minima di m. 1,50 dalla proprietà confinante . ART. 47 REQUISITI DI ABITABILITA' - ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE I locali ad uso abitativo devono essere dotati di areazione e illuminazione naturale diretta da spazi esterni liberi , con finestre apribili sull' esterno , tali da consentire una uniforme distribuzione della luce nell' ambiente . La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento . Per i locali di diversa destinazione o ad affluenza di pubblico possono essere richiesti requisiti di maggiore illuminazione o ventilazione in osservanza a leggi e regolamenti specifici . I locali accessori devono avere un rapporto tra le superficie delle finestre e quella dei pavimenti non inferiore a mq. 0,50. E' consentita l' installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall' esterno a condizione che : a) ciascun ambiente sia dotato di idoneo sistema di ventilazione forzata , che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a 5 volte la cubatura degli ambienti stessi ; b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria ; c) in ciascun di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera . I locali destinati a servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali ad uso abitativo se non attraverso un disimpegno , salvo il caso di una unità immobiliare ( appartamenti , ufficio , albergo , ospedale , etc. ) dotato di più servizi igienici , dei quali almeno uno con accesso dotato di disimpegno . ART. 48 NORME PARTICOLARI DI IGIENE EDILIZIA - ISOLAMENTO TERMICO Gli edifici , di cui all' art. 3 D.P.R. 1052/1977 , nei quali sia prevista l' installazione di un impianto tecnico per riscaldamento sono soggetti alle norme sull' isolamento termico ai fini del risparmio energetico . Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti o di inserimento di impianto di riscaldamento in un edificio sprovvisto , il Sindaco può richiedere , su parere della Commissione Edilizia urbanistica , l' adozione di misure per garantire un adeguato isolamento termico . Prima del ritiro della concessione , il titolare della stessa e l' impresa deve provvedere alla presentazione del Comune del progetto esecutivo dell' isolamento delle strutture e del relativo impianto termico , a firma di tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale . In particolare i progetti dovranno contenere i seguenti elaborati : A) progetto isolamento termico : relazione tecnica conforme alla Legge 10/91 e relativi regolamenti di esecuzione , corredata di : - particolari costruttivi delle singole tipologie strutturali ; - piante e sezioni della struttura con gli isolamenti previsti . B) Progetto impianto termico : l' impianto dovrà avere tutti i requisiti , nessuno escluso , prescritti dalle normative vigenti con particolare riferimento a : - Legge n. 615 del 16/06/1966 e relativo regolamento ; - circolare n. 73 del 29/07/1971 del Ministero dell' Interno ; - circolare n. 68 del 30/04/1976 e relativi regolamenti . Inoltre il progetto dovrà contenere : a) schema planimetrico generale con l' indicazione della distribuzione delle tubazioni ( e relativi diametri ) e dei corpi scaldanti ; b) schema di funzionamento della "centrale termica" dettagliato in tutti i particolari esecutivi ; c) dimensioni della canna fumaria e relativi particolari costruttivi ; d) tabella con calcoli dettagliati giustificativi delle calorie computate a norma UNI-CTI - 7357-74 ; e) indicazione della composizione e caratteristiche di ogni corpo scaldante ; f) eventuale pianta e sezione della centrale da presentare ai VV.FF. . ART. 49 ISOLAMENTO ACUSTICO Negli edifici di nuova costruzione e negli interventi su quelli esistenti devono essere predisposti sistemi di isolamento acustico in relazione alle specifiche destinazioni d' uso degli ambienti . La protezione acustica deve essere assicurata dai : - rumori di calpestio , di traffico , di funzionamento di impianti o di apparecchi installati nel fabbricato ; - rumori o suoni provenienti da abitazioni o ambienti contigui , da locali o spazi destinati a servizi comunali ; - rumori provenienti da laboratori artigianali o industriali . I metodi di misura ed i criteri di valutazione ai fini dell' isolamento acustico sono indicati nelle norme emanate con la circolare 30/04/1966 n. 1769 - parte I - del Servizio Tecnico Generale del Ministero dei LL.P.P. . Per l' attenuazione dei rumori dall' esterno occorre garantire che i serramenti e le cassette degli avvolgibili siano a perfetta tenuta e che i vetri abbiano uno spessore adeguato . Gli impianti tecnici rumorosi , quali ascensori , impianti idrosanitari , impianti di riscaldamento , saracinesche , canne di scarico , debbono essere opportunamente isolati e protetti in modo da impedire la propagazione dei suoni . ART. 50 ISOLAMENTO DALL' UMIDITA' Gli edifici devono essere opportunamente isolati dall' umidità del suolo e da quello derivante da agenti atmosferici . I locali abitabili a piano terra , indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante ( a sistemazione avvenuta ) , debbono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio , mediante intercapedine areata o vespaio di pignatte a secco . Se i locali abitabili sono posti , anche parzialmente , a quota inferiore rispetto al terreno circostante , deve essere realizzata una intercapedine areata lungo tutto il perimetro che circoscrive la parte interrata . L' intercapedine deve avere una cunetta a quota più bassa di quella del piano di calpestio dei locali abitabili e larghezza pari ad 1/3 della sua altezza . Per i locali non abitabili allo stesso livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione su vespaio di ciottoli . Il solaio dei locali , abitabili o non , deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica ed a quello di massima piena delle fognature di scarico . Tutte le murature devono essere isolate mediante stratificazioni impermeabili continue , poste al disotto del piano di calpestio più basso . A protezione delle precipitazioni atmosferiche , terrazze , giardini pensili e coperture piane , vanno impermeabilizzate con materiali in strati continui e devono essere realizzati in modo da evitare qualsiasi ristagno d'acqua , curando in particolari modo tutti i punti soggetti a possibili infiltrazioni . Nel caso di risanamento e di ristrutturazioni di costruzioni esistenti la protezione contro l' umidità ascendente può realizzarsi con intercapedini verticali esterne , sbarramenti in spessore di muro , contro muri interni , iniezioni a base di resine siliconiche , deumidificazione elettrosmotica , etc. . ART. 51 NORME DI SICUREZZA - PRESCRIZIONI ANTISISMICHE Le costruzioni in zona sismica devono essere progettate per sopportare un tipo di sollecitazione tipicamente dinamica/statica comunque in armonia con tutte le disposizioni vigenti al momento della realizzazione dell'opera . Il progetto strutturale dovrà essere eseguito in conformità alle norme valevoli per le costruzioni ricadenti in zona dichiarata sismica di prima categoria . La scelta dell' area su cui erigere l' opera dovrà , per quanto possibile , riguardare preferenzialmente le zone con terreni di buona consistenza , con esclusione di zone suscettibili di liquefazione o di zone potenzialmente franose ; dovranno perciò , effettuarsi indagini e prospezioni a norma delle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia . Salvo particolari esigenze architettoniche , dovrà cercarsi di realizzare forme in pianta il più possibile regolari , evitando quelle forme per le quali il comportamento sismico non è di immediata valutazione ( piante a L ,a V ,a Z ,a T ) In riferimento alla Legge 2/02/1974 n. 64 ed ai successivi decreti attuativi , le strutture portanti potranno essere realizzate in : struttura in muratura ordinaria o in muratura armata ; struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali ; struttura a pannelli portanti, intendendosi per tale quella realizzata in tutto o in parte con pannelli avente funzione portante, prefabbricati o costruiti in opera ; struttura in legno , come contenuto nel punto C.1 del D.M. LL.PP. 09/01/1996 . L' altezza massima degli edifici non può superare i limiti specificati nella Tabella 2 , punto C.2 del D.M. LL.PP. 09/01/1996 escludendo dal computo eventuali torrini delle scale e degli ascensori . Per gli edifici con più di due piani in elevazione , prospicienti spazi nei quali sono comprese o previste strade , fermi restando le limitazioni di cui al precedente comma ed eventuali limiti maggiori previsti negli strumenti urbanistici vigenti , valgono i limiti imposti al punto C. 3 del citato decreto . Secondo quanto prescritto dal punto C. 4 del D.M. 24/01/1986 , è necessario predisporre , nel caso di corpi di fabbrica contigui , giunti tecnici , in modo da distaccare i due corpi della quantità d ( h ) = h/100 , ove d ( h ) è il distacco tra due punti affacciati a quota h a partire dallo spiccato delle strutture in elevazione . Tale distacco è a intendersi misurato al netto dell' intonaco o altro materiale da rivestimento . ART. 52 PRESCRIZIONI ANTINCENDIO Ai fini della prevenzione degli incendi , gli edifici e le loro singole parti debbono essere progettati ed eseguiti in conformità alle prescrizioni di legge , a norma degli articoli 36 e 37 del D.P.R. n. 547/1955 e del successivo D.P.R. n. 689/1959 ; della Legge 7 Dicembre 1984 n. 818 e del successivo D.M. SOGU n. 95 del 22 Aprile 1985 , nonchè della Legge n. 966/1965 , del successivo D.M. 27/09/1975 n. 1973 e della Circolare del Ministero dell' Interno 14/07/1967 n. 78 , riguardante l' impiego di bombole di gas per uso domestico . Nei fabbricati devono essere rispettate , a seconda della caratteristica dell' edificio stesso , le condizioni di seguito specificate : - vani delle scale e degli ascensori nonchè i relativi accessi e disimpegni , non devono essere in comunicazione diretta con magazzini , depositi , negozi , laboratori e in genere locali destinati ad abitazione ed uffici ; - la struttura portante delle scale e dei pianerottoli deve essere in cemento armato o in materiale con analoghe caratteristiche di resistenza termica . La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più o di due unità abitativi non può essere inferiore a m. 1,10 salvo che le norme specifiche richiedono dimensioni maggiori . Tale larghezza , qualora l' edificio sia privo di ascensore deve essere aumentata di 10 cm. ogni due piani serviti oltre i primi due ; - ogni scala può servire fino ad un massimo di 400 mq. di superficie coperta per piano e non più di quattro alloggi per piano . I solai e le coperture sopra garages , locali caldaie , magazzini di deposito di materiale combustibile devono essere in cemento armato , o se in materiale in laterizio , con protezione costituita da una soletta in cemento di almeno 4 cm. di spessore . In tutti gli edifici sono vietate le pareti divisorie in materiale combustibile . Sono consentite le pareti mobili con carattere di infisso . Sono fatte salve altresì le specifiche disposizioni impartite dalle Leggi vigenti in materia per poter ottenere , se necessario , il N.0.P. o il certificato prevenzione incendi . ART. 53 CONDUTTURE PER GAS ED ELETTRICHE - BOMBOLE G.P.L. L' istallazione di condotti di gas , di riscaldamento o di energia elettrica ad elevato potenziale ( oltre 600 volt per corrente continua ed oltre 380 volt per corrente alternata ) , ovvero l' esecuzione di rilevanti modifiche dei preesistenti impianti , deve essere preventivamente comunicata per iscritto all' Amministrazione Comunale dal proprietario o dall' esecutore dei lavori . Il pozzetto di attacco delle tubazioni del gas alla condotta stradale deve essere facilmente ispezionabile e la conduttura deve poter essere interrotta per schiacciamento nel tratto esterno più vicino al fabbricato . A tal scopo il pozzetto va segnalato per mezzo di un indicatore con lettera G , mentre in corrispondenza del tratto di tubo va collocato un dado di pietra . I tubi di distribuzione del gas all' interno degli edifici , compresi quelli d' attacco dei contatori , devono essere di ferro o di ottone collocati in modo da essere visibili e facilmente ispezionabili . Quando un tubo del gas debba essere incassato o debba attraversare una parete , un solaio od un vano non facilmente accessibile ( vespaio od altra intercapedine ) , il tronco non ispezionabile deve essere senza giunti , rivestito da un secondo tubo di ferro ( di piombo nei gomiti ) e segnalato nel suo percorso con tracce esteriori . Per l' esecuzione di impianti elettrici si debbono osservare le norme di legge , i regolamenti vigenti e le prescrizioni necessarie per evitare pericolo d' incendio . Per l' uso domestico di apparecchi G.P.L. debbono adottarsi le cautele di cui alla Circolare del Ministero degli Interni 14/07/1967 n. 78 . In particolare : - le bombole di G.P.L. debbono essere installate all' esterno del locale nel quale trovasi l' apparecchio di utilizzazione , possibilmente all' aperto ( balconi , terrazze , etc. ) oppure in nicchie chiuse ermeticamente verso l' interno del locale ed areate direttamente verso l' esterno ; - nell' attraversare le murature , la tubazione fissa metallica deve essere protetta con guaina anch' essa metallica , chiusa ermeticamente verso l' interno ed aperta verso l' esterno ; la tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso ; - la tubazione flessibile di collegamento all' apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all' usura e all' azione chimica del G.P.L. ; le sue giunzioni devono essere eseguite con accuratezza onde evitare una particolare usura , eventuali fughe di gas ed un possibile sfilamento della tubazione ; - debbono adottarsi dispositivi di sicurezza idonei ad interrompere l' erogazione del G.P.L. in caso di spegnimento della fiamma . ART. 54 IGIENE E TUTELA DELL' AMBIENTE - SALUBRITA' DEL SUOLO E' possibile costruire su terreni utilizzati come deposito di immondizie , di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo dopo il completo e integrale risanamento del sottosuolo . Le aree cimiteriali dismesse per le quali sia stata deliberata la soppressione , non possono avere altre destinazioni se non dopo 15 anni dall' ultima inumazione . Prima di essere utilizzato altrimenti , il terreno del cimitero soppresso deve essere dissodato per la profondità di almeno 2 m. ; e i resti umani eventualmente reinvenibili devono essere disposti in altro cimitero . Se il terreno destinato alla costruzione è umido e soggetto all' evasione di acque , superficiali o sotterranee, occorre effettuare preventivamente adeguati drenaggi superficiali e/o profondi , fino alla completa bonifica del suolo e del sottosuolo . In caso di realizzazione di rilevati e/o colmate , è vietato fare uso di terra inquinata o di materiale inquinante. Per tutte le costruzioni , è obbligatorio adottare sistemi di impermeabilizzazione idonei ad impedire che la umidità salga dalle fondazioni alle strutture sovrastanti . ART. 55 COSTRUZIONI RURALI Le abitazioni rurali sono quelle comprese nel territorio agricolo , identificato dal Piano Regolatore e sono soggette a prescrizioni particolari a tutte le norme relative agli altri fabbricati destinati alla residenza . Gli edifici rurali devono essere situati su terreni asciutti , che abbiano le falde acquifere assai profonde . Ove ciò non sia possibile , gli interrati ed i piani a livello di campagna devono essere protetti dall' umidità con idonei accorgimenti ed impermeabilizzazioni . In assenza di scantinati , tutti i locali del piano terreno devono essere muniti di vespai ben ventilati , alti non meno di cm. 70 . Le comunicazioni interne tra le stalle e le abitazioni , attraverso scale e passaggi , anche se chiuse con infissi , sono vietate . I muri delle abitazioni rurali non possono essere direttamente addossati a pareti di terra e debbono distare da questa non meno di 2 m. , onde realizzare una opportuna intercapedine adeguatamente ventilata tra la terra e il fabbricato . I muri di sostegno possono essere costruiti ad una distanza del fabbricato non inferiore a 2 m. , realizzando in tale spazio, opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche e di infiltrazione . Ogni edificio rurale deve essere fornito di acqua potabile e munito di canali di gronde e pluviali , circondato per tutto il perimetro da un marciapiede costruito a regola d' arte , largo non meno di 80 cm. . Ove non sia possibile l' allaccio alle reti principali , le acque di scarico devono essere convogliate e smaltite in condotti fognari disposti ad idonea distanza dalle coltivazioni e realizzati in modo da impedire dispersione del liquame . I cortili , le aie , gli orti e gli altri annessi delle case rurali devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche . Le stalle , i ricoveri di animali ed i loro annessi devono essere indipendenti dall' abitazione e posti ad una distanza non inferiore a 20 m. da questa . Le stalle devono avere ventilazione ed illuminazione adeguate , un' altezza minima di 3 m. da pavimento a soffitto ; una superficie utile non inferiore a 10 mq. per ogni capo grosso di bestiame e di 5 mq. per ogni capo minuto ; il pavimento costruito con materiali impermeabili e munito dei necessari scoli e di pozzetto ; le pareti intonacate a cemento e rivestite con materiale impermeabile sino ad una altezza minima di 2 m. ; le mangiatoie realizzate con angoli lisci e arrotondati e con materiale facilmente lavabile . La deiezione ed il letame , prodotti dal bestiame , devono essere portati giornalmente , su ordinanza sindacale alle apposite concimaie . Le concimaie , anche se interrate , debbono essere collocate a distanza dalle abitazioni non inferiore a 25,00 m. e debbono avere aperture comunicanti verso l' esterno protette in modo idoneo dalle mosche . ART. 56 SCARICHI E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE Le acque vanno classificate in : - Acque bianche : piovane o derivanti dallo scioglimento della neve ; - Acque nere : derivanti dagli scarichi degli insediamenti civili ; - Acque trattate : provenienti da lavorazioni industriali . Gli scarichi di qualsiasi tipo , diretti ed indiretti , acque superficiali e sotterranee nelle fognature , nel suolo e nel sottosuolo devono rispondere ai limiti di accettabilità previsti dalla Legge 10/05/1976 n. 319 , allegati applicativi ( tabelle A e C ) , e successive modifiche ed integrazioni . La misurazione degli scarichi deve essere effettuata immediatamente a monte dei punti di immissione nei corpi ricettori , rendendoli accessibili per il prelievo dei campioni da parte dell' autorità competente preposta al controllo . In nessun caso potranno conseguirsi i limiti di accettabilità , mediante diluizione con acque appositamente prelevate . Tutti gli scarichi devono essere autorizzati . L' autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti ai sensi delle Leggi 319/76 , 650/79 e successive modifiche ed integrazioni . Per cambiamenti di destinazione , ampliamenti , ristrutturazioni , trasferimenti di impianti produttivi esistenti , deve essere richiesta alle autorità competenti , tramite l' Amministrazione comunale , nuova autorizzazione allo scarico . Le autorità preposte sono tenute a certificare per il nuovo impianto produttivo , in base alla documentazione presentata ed agli accertamenti effettuati , le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi ponendole a confronto con quelle dello scarico precedente . Gli scarichi delle acque provenienti da insediamenti civili nelle pubbliche fognature sono sempre consentiti nel rispetto dei regolamenti emanati dall' autorità locale . Le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a mezzo fognatura . I nuovi condotti di scarico sono immessi nella fognatura , su autorizzazione del Sindaco e previo parere dell' Ufficio Tecnico Comunale . Le acque nere devono essere convogliate all' innesto della fognatura ad esse riservate . Le condotte e le opere d' arte delle fognature devono essere : a) impermeabili alle penetrazioni di acqua dall' esterno ed alla fuoriuscita di liquami ; b) di materiale resistente alle azioni di tipo fisico , chimico e biologico provocate dalle acque convogliate . Nel caso che la fognatura sia dotata di impianto centralizzato di depurazione , il Comune può vietare l' immissione di quegli scarichi che siano giudicati incompatibili con il tipo di trattamento previsto . L' allacciamento deve essere autorizzato dal Sindaco una volta assicurato lo smaltimento attraverso particolari ed idonei sistemi di raccolta e dispersione . ART. 57 AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVE IN CAVE E TORBIERE Chiunque intenda esercitare attività estrattive in cave e torbiere deve richiedere apposita autorizzazione tramite il Comune alla Regione Abruzzo . La domanda di autorizzazione in carta legale , deve essere presentata dal titolare dello sfruttamento della cava , proprietario od altro soggetto avente titolo in base ad apposito contratto di locazione o connessione , e deve contenere le generalità , il codice fiscale e la firma autentica dello stesso . I documenti da presentare al Comune sono i seguenti : - domanda di autorizzazione rivolta , tramite il Sindaco , all' Autorità competente per territorio , nel caso in cui la cava si trovi in zona soggetta a vincolo idrogeologico , ai sensi della R.D. 30/12/1923 n. 3267 ; - eventuale copia della denuncia di esercizio presentata a suo tempo al Comune ed al distretto minerario , ai sensi dell' art. 28 del D.P.R. 9/04/1959 n. 128 ; - copia della domanda di autorizzazione della Provincia o dell' ANAS , necessaria qualora l' intervento comporti la creazione di nuovi accessi su strade provinciali o statali ; - ricevuta della domanda di autorizzazione , presentata all' Ufficio del Genio Civile competente per territorio , ai sensi dell' art. 25 della Legge 1684/1962 e dell' art. 17 della Legge 64/1974 . Gli elaborati tecnici a corredo della domanda sono costituiti da : a) estratto di mappa catastale in scala 1:1.000 in data non anteriore a sei mesi ; b) planimetria in scala 1:25.000 ( I.G.M. ) con localizzazione della cava e indicazione del vincolo idrogeologico e forestale , sismico , archeologico , ambientale di consolidamento degli abitati , demaniale , di rispetto ai corsi di acqua ; c) relazione geologica costituita da elaborati cartografici estesi a tutta l' area di influenza della cava , in scala non inferiore a 1:10.000 ; da un congruo numero di sezioni geologiche e da una relazione sulle condizioni litologiche , geomorfologiche , tettoniche ( giacitura e deformazioni ) idrogeologiche , idrologiche e di stabilità presenti e conseguenti all' attività di cava ; d) piano di coltivazione costituito da : - relazione tecnico illustrativa della consistenza e stratigrafica del giacimento , delle fasi temporali di sfruttamento previste delle modalità di coltivazione , accumulo e di scarico ; - rilievo planoaltimetrico , con congruo numero di sezioni trasversali e longitudinali , in scala non inferiore a 1:500 ; - colonne stratigrafiche in scala non inferiore a 1:100 ; e) progetto di sistemazione paesaggistica costituita da: - relazione tecnica dalla quale risultino le opere ed i lavori da compiere ; la morfologia che assumeranno i terreni coltivati ; la destinazione del suolo al termine delle lavorazioni ; il coordinamento tra l' attuazione delle opere di sistemazione e le attività di coltivazione ; i tempi , le modalità ed il costo delle opere di sistemazione a fine della determinazione delle garanzie finanziarie ; - carta dell' utilizzazione del suolo in scala non inferiore a 1:2.000 estesa a tutta l' area di "influenza" della cava ; - carta della destinazione del suolo , a sistemazione ultimata , estesa alla stessa area di cui al punto precedente , in scala non inferiore a 1:2.000 , con sviluppi , a scala 1:500 per le aree che sono state interessate alla coltivazione ; f) programma economico-finanziario illustrante la previsione della produzione media annua , le caratteristiche del materiale e la sua destinazione , i sistemi e le fasi di lavorazione in relazione alle macchine utilizzate e alle unità lavorative impiegate , etc. . Il programma economico finanziario deve altresì contenere uno schema di convenzione con il Comune ; g) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio , oltre a fotografie aeree tali da consentire la visione sterioscopica dell' area di influenza della cava . L' autorizzazione all' apertura di cava viene rilasciata dal Comune come atto deliberativo dopo l' istruttoria preventiva della Regione . Per la coltivazione , oltre l' autorizzazione predetta , è necessaria la concessione edilizia . L' autorizzazione alla coltivazione è personale e non può essere ceduta a terzi , pena la revoca . Le procedure per il rilascio di rinnovo di autorizzazione sono uguali a quelle descritte dal presente articolo . ART. 58 BARRIERE ARCHITETTONICHE Tutti gli edifici , nonchè le strutture e gli impianti pubblici , segnatamente quelli di uso collettivo e sociale , devono possedere i requisiti prescritti dal D.P.R. n. 384 del 27/04/1978 , d' attuazione dell' art. 27 della Legge n. 118/71 , si da evitare impedimenti , ostruzioni ed ostacoli , indicate come "barriere architettoniche" e facilitare la vita in relazione di persone con ridotte capacità motorie . L' adeguamento degli edifici , dei percorsi interni ed agli accessi esterni agli stessi è obbligatorio per nuove costruzioni ed in caso di ristrutturazione dei fabbricati esistenti . Negli altri casi di intervento occorre apportare gli adeguamenti possibili . Gli interventi diretti all' eliminazione delle barriere architettoniche riguardano le strutture esterne connesse agli edifici , e segnatamente : - percorsi pedonali : larghezza minima , pendenza , raccordi , pavimentazione ,cigli ; - parcheggi : localizzazione , pendenza , raccordi . Il manufatto edilizio , in riferimento alle norme da rispettare in sede di progettazione architettonica , dovrà essere adeguato al richiamo D.P.R. n. 384/78 e dovrà essere oggetto di particolare realizzazione : - accessori ( dimensioni , livello , soglie , protezione degli agenti atmosferici , infissi ) ; - piattaforme di distribuzione ( dimensioni , accessi , infissi , segnalazioni ) ; - scale ( andamento , pendenza , caratteristica dei gradini , pavimentazione , parapetto , corrimano ) ; - rampe ( larghezza , pendenza , pavimentazioni ) ; - corridoi e passaggi ( andamento , larghezza dislivelli , pavimentazioni ) ; - porte ( manovrabilità , larghezza minima , materiali , tipo di apertura , maniglie ) ; - pavimenti ( caratteristiche di materiali e di colore , variazioni di livello ) ; - locali igienici ( dimensioni del locale , larghezza della porta , tipo e posizionamento degli apparecchi igienici ) ; - ascensori ( dimensioni minime della cabina e della porta , caratteristiche delle aperture , tempi di fermata ai piani ) ; - apparecchi elettrici di comando e di segnalazione ( altezza del pavimento e visibilità ) . I posti telefonici pubblici devono essere progettati ed arredati in modo da consentire anche alle persone con ridotte o impedite capacità motorie di fruire del servizio . Nei locali destinati alle riunioni o ai pubblici spettacoli almeno una parte della sala deve essere facilmente accessibile anche alle persone con ridotte o impedite capacità motorie . L' arredo deve essere studiato in modo da consentire la sosta di carrozzelle e da garantire una buona visibilità dello spettacolo dagli spazi di sosta . CAPO III - PRESCRIZIONI VARIE ART. 59 DISPOSIZIONI GENERALI Gli edifici di qualsiasi natura , le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorie , gli infissi , le applicazioni di carattere commerciale reclamistico , le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i sostegni e i cavi per l' energia elettrica e i cavi telefonici , gli apparecchi di illuminazione stradale , le antenne radio e T.V., devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e decoro e tali da non costituire disturbo e confusione visiva . In particolare, per le costruzioni ricadenti all'interno del centro storico del Capoluogo è fatto obbligo di utilizzare per la parte esterna degli infissi le seguenti tonalità cromatiche : verde, marrone . Sono consentiti gli abbaini di forma e dimensione adeguata alla struttura dell’edificio comunque non superiore per lunghezza a ½ della luce del tetto . Per l'eventuale accesso al tetto sono consentite aperture a filo di falda . A tal fine possono essere previsti adeguati programmi o piani riguardanti disposizioni in materia di tutela e valorizzazione del contesto urbano e ambientale nel suo insieme (quali ad esempio il colore, l'arredo urbano, il verde) da adottare con apposita deliberazione del Consiglio Comunale . Le costruzioni a carattere semipermanente, provvisorie o movibili quali, box, depositi, legnaie, ricoveri e quant'altro riconducibile che non sia a pianta stabile o fissa, devono essere realizzati in legno o trattati con materiali esterni a questo riconducibile , in conformità e salvaguardia della qualità dell'ambiente circostante. Per queste dovranno essere adeguatamente documentate graficamente i sistemi adottati per rendere non fisse tali costruzioni . ART. 60 ASPETTO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI Oltre alla ordinata esecuzione delle opere dei privati , degli Enti , delle Aziende del Comune stesso , il Sindaco può obbligare l' esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici . Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezze , il Sindaco , su parere della Commissione Edilizia , può richiedere rimozioni , ripristini e modiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine . In caso di rifiuto o di inadempienza dell' interessato , il Sindaco può provvedere di autorità a spese del medesimo . Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree a servizio degli stessi devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte , compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica ed il decoro dell'ambiente. Nelle nuove costruzioni o nelle modificazioni degli edifici esistenti , tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati , anche se interni agli edifici stessi e tutte le opere ad esse attinenti (infissi , parapetti etc.) devono essere realizzati con materiali e cura di dettaglio tali da garantire la buona conservazione di questi nel tempo . Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti citate , con preciso e definito carattere architettonico, così come le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche che non devono essere apposte sulle pareti esterne se non in apposite canalizzazioni ad incasso nella muratura esistente tale da consentire una idonea e compiuta soluzione architettonica . Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio immobile (edificio o recinzione) in stato di normale conservazione eseguendo i lavori necessari per le operazioni di riparazione e ripristino delle parti deteriorate e che minaccino rovina, in caso di più proprietari tale condizione va rispettata considerando l'immobile in un contesto architettonico unitario e comunque in tutte le circostanze in relazione al decoro ed all'estetica dell'ambiente . Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose , il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia e/o del tecnico comunale , ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine di mesi tre , decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio e per il recupero delle relative spese si applicano le disposizioni di legge vigenti. Inoltre i proprietari a qualunque titolo di legge di edifici ed opere di pertinenza hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente inalterati i requisiti di stabilità e sicurezza richiesti dalle norme vigenti in materia. Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare un pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco, sentito il tecnico comunale , potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione per le parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire ed assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso , facendo salva l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari in caso di inadempienza nei termini di legge. La manutenzione delle aree di proprietà privata , anche se previste da destinare a strade, piazze e spazi di uso pubblico è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione , cessione o acquisizione al patrimonio pubblico . ART. 61 DEPOSITI DI MATERIALI I depositi di materiali , alla rinfusa o accatastati , visibili dalle strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone residenziali . Sono ammessi invece nelle zone produttive , ma sempre che , a giudizio del Sindaco e sentiti gli organi competenti , non costituiscano bruttura o pericolo per l' igiene pubblica e del suolo , o pericolo per l' incolumità pubblica e privata . ART. 62 MOVIMENTI DI TERRA Movimenti di terra ed opere che prevedono una modificazione morfologica del suolo . Sarà possibile eseguire terrazzamenti o sistemazione idraulico forestale purchè non in contrasto con i vincoli di cui al R.D.M. 30/12/1923 n. 3267 e regolamento applicativo n. 1124 e successive integrazioni e modificazioni e munendosi della eventuale preventiva autorizzazione da parte di Organi territorialmente competenti . Nell' ipotesi di esecuzione di opere che comportino movimenti di terra in zona con vincolo idrogeologico dovrà comunque ottenersi il preventivo parere favorevole dell' ispettorato forestale dipartimentale e di eventuali altri organi competenti sul territorio . Nell' ipotesi in cui i movimenti terra siano accompagnati da scavi o riporti con parete a scarpa o terrazzate , occorrerà procedere ad un accurato studio di compatibilità ambientale . Nelle zone vincolate dal Piano Regionale Paesistico i movimenti di terra dovranno comunque essere accompagnati dalle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti sul territorio . ART. 63 LOCALI PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI I fabbricati nuovi , ampliati o modificati devono disporre di un locale o un manufatto per il contenimento dei recipienti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani . Detto locale o manufatto deve essere al piano terra e , indifferentemente che sia ricavato nel fabbricato o all' esterno del medesimo , deve essere perimetrato e rivestito con materiale lavabile . ART. 64 ELEMENTI DI ARREDO URBANO - ANTENNE RADIOTELEVISIVE O DI TELECOMUNICAZIONE Nelle nuove costruzioni , nei restauri , nelle ristrutturazioni e negli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici con più d' una unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più parcheggi radio o televisivi necessitanti di antenna , è obbligatoria la posa in opera di un' unica antenna . Le antenne debbono essere collocate ed ancorate in modo tale da presentare una sufficiente sicurezza nei confronti delle azioni atmosferiche prevedibili in loco . Per gli impianti rice-trasmittenti devono essere osservate le procedure autorizzate in materia . Per installazioni esterne relative a tali impianti di telecomunicazione deve essere richiesta specifica autorizzazione dal Sindaco . La domanda di autorizzazione va controfirmata anche dal soggetto avente titolo ad ottenere la concessione edilizia per l' immobile sul quale viene installata l' antenna per l' impianto trasmittente . Le discese delle antenne mediante cavi volanti sono vietate , i cavi devono : - essere disposti preferibilmente nelle pareti interne delle costruzioni ; - se collocati all' esterno devono essere sistemati in appositi incassi ed opportunamente rivestiti ; - se la soluzione dell' incasso non è praticabile in caso di interventi sul patrimonio esistente , i cavi devono essere opportunamente protetti e saldamente ancorati alla struttura muraria . Per i progetti di edifici plurifamiliari deve essere previsto un impianto centralizzato Tv con unica antenna centralizzata . ART. 65 ELEMENTI DI ARREDO URBANO I chioschi , le cabine telefoniche , le pensiline di riparo per le fermate di servizi di trasporto pubblico , anche se di tipo precario e provvisorio , devono armonizzarsi con l' ambiente e corrispondere a un progetto organico di arredo urbano . Le cabine telefoniche , le pensiline a protezione delle fermate di autobus e dei mezzi di trasporto pubblico , devono inoltre essere conformi alle caratteristiche descritte dal D.P.R. 384/1978 . In particolare , le cabine telefoniche devono avere dimensioni non inferiori a 0,90x1,30 ml. , la porta apribile verso l' esterno di larghezza minima di 0,85 ml. ed il pavimento con dislivello , rispetto all' esterno , non superiore a 2,5 cm. . Analoga prescrizione in merito alla quota del pavimento vale per le pensiline delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico . Ad eccezione degli impianti eseguiti direttamente dal Comune , tutti gli elementi di arredo sono soggetti ad autorizzazione . ART. 66 INDICATORI , SEGNALETICA , TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICI Il Comune ha il diritto di collocare e far collocare , previo avviso agli interessati , sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura , la segnaletica , le tabelle stradali , i numeri civici e le indicazioni senza che i proprietari possano fare opposizione . I proprietari hanno l' obbligo di non rimuoverli , di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti , danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili . Valgono in ogni caso le norme di cui al successivo art. 68 . ART. 67 CASSETTE PER CORRISPONDENZA Tutti i complessi d' abitazione , individuale e collettiva , gli edifici industriali ed artigianali , gli uffici non provvisti di portineria , devono essere dotati , nell' ingresso o in prossimità di questo , di cassette per il recapito della corrispondenza . Tali cassette qualora non esista la possibilità di collocarle all' interno dell' abitazione dovranno essere incassate nel portone di ingresso ovvero nelle murature . ART. 68 MOSTRE - VETRINE - INSEGNE Le mostre dei negozi , le vetrine , le insegne , le targhe devono essere studiate in funzione dell' insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali , colori e forme in relazione al carattere dell' edificio e dell' ambiente . Per quelle ricadenti nel Centro Storico in legno e/o ferro o combinati tra loro . Per gli elementi aggettanti valgono le norme di cui al successivo art. 70 . ART. 69 MODALITA' PEDONALE E VEICOLARE - MARCIAPIEDI , PORTICATI E PERCORSI PEDONALI I marciapiedi , i porticati ed in genere tutti gli spazi di passaggio pubblico devono essere lastricati con materiale antisdrucciolevole . Nel caso che gli spazi di passaggio prospettino su aree sottostanti ad un livello superiore a 30 cm. , è prescritta l' adozione di parapetti o di altri tipi di protezione . Se il dislivello di cui sopra è inferiore a 30 cm. gli spazi pedonali devono essere circoscritti da cordoli di altezza di almeno 12 cm. . I marciapiedi non devono avere larghezza inferiore a : - 1,20 ml. lungo le strade di nuova realizzazione previste da P.R.G. ; - 0,70 ml. per le strade esistenti . ART. 70 ELEMENTI AGGETTANTI E TENDE MOBILI Le porte , le gelosie , le persiane e le parti mobili degli infissi che si aprono verso l' esterno , posti a quota inferiore a 2,20 ml. se la strada è fornita di marciapiede , e 2,50 ml. nel caso contrario , devono essere arretrate di una misura pari alla larghezza dell' elemento aggettante . Per gli altri elementi aggettanti dai fabbricati , quali insegne a parete , indicatori o apparecchi in genere , etc. , valgono le norme di cui ai precedenti articoli 67 e 68 . Per la collocazione o sostituzione di tali opere , occorre regolare autorizzazione o concessione edilizia . Nel caso di apparecchiature e indicatori per servizi pubblici ( ovvero apposti da Enti quali ANAS , Provincia , ENEL , SIP , azienda del gas , etc. ) , aggettanti dai fabbricati , valgono le norme di cui ai precedenti articoli 67 e 68 ; per essi occorre autorizzazione da parte del Comune e la collocazione potrà avvenire solo dopo tale autorizzazione e previo avviso scritto sia al Comune che al proprietario il quale non può opporsi all' installazione , se all' immobile non ne deriva danno . I proprietari non possono rimuovere gli indicatori e gli apparecchi per servizi pubblici , occultare gli indicatori , neppure con la vegetazione e sono tenuti a ripristinarli in caso di distruzione a loro imputabile . Gli indicatori e le insegne pubblicitarie apposti da soggetti diversi dagli Enti sopra indicati sono soggetti alle stesse norme di cui agli articoli citati oltre che del presente articolo ; la collocazione è subordinata ad autorizzazione , rilasciata nel rispetto del decoro urbano , sempre che non si intralci la mobilità pedonale e veicolare . Per l' apposizione di insegne pubblicitarie lungo le strade , fuori dai centri abitati , oltre all' autorizzazione comunale è necessaria quella dell' ente gestore della strada ed i cartelli e le insegne non possono essere collocati a distanza minore di 3,00 ml. dal ciglio stradale e debbono avere i requisiti stabiliti dal D.P.R. 420/1959 ( forma , colori , distanziamento reciproco , etc. ) . Sono consentite , nel centro urbano e solo sui marciapiedi , insegne a bandiera purchè collocate ad un' altezza non inferiore a 2,50 ml. dal livello del marciapiede stesso e purchè il loro aggetto risulti di almeno 50 cm. inferiore alla larghezza del marciapiede ; non sono ammesse insegne a bandiera che aggettino oltre . Non sono ammesse tende aggettanti se non vi è marciapiede . Tali tende , mobili o fisse , le eventuali loro appendici ed elementi meccanici non possono essere posti ad una altezza dal piano del marciapiede inferiore a 2,20 ml. . La protezione orizzontale dell' aggetto della tenda deve comunque cadere internamente al marciapiede , ad un a distanza non minore di 50 cm. dal bordo dello stesso . La collocazione di tende mobili aggettanti è soggetta ad autorizzazione . Nel caso in cui sul fronte di un edificio vi siano più esercizi commerciali che intendano apporre tende esterne o insegne e indicatori , il Comune può richiedere l' unificazione della forma , della dimensione , del colore e del posizionamento delle medesime . I balconi in aggetto e le panchine sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a 8,00 m. o 6,00 m. se la fabbricazione è consentita su un solo lato , comunque solo in presenza di marciapiedi e con l' obbligo che la proiezione stessa debba ricadere internamente al merciapiede ad una distanza non inferiore a 0,50 m. dal bordo esterno . L' aggetto , in ogni suo punto non può essere ad altezza inferiore a 2,70 m. dal piano del marciapiede all' introdosso dell' aggetto , e/o 4,50 m. dal piano stradale all' introdosso dell' aggetto se non esiste un marciapiede di dimensione superiore di almeno 0,50 m. rispetto alla larghezza dell' aggetto e comunque deve essere arretrato dal filo del marciapiede prospettante strade di pubblico transito veicolare , di almeno 20 cm . I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco fra fabbricati . E' comunque fatta salva la limitazione di cui al punto precedente. I balconi chiusi , non sono ammessi ad una distanza inferiore a quanto prescritto per i fronti dalle norme del P.R.G. per le varie zone e sotto zone . Nelle zone di P.R.G. , ove le strade pubbliche hanno larghezza inferiore rispetto a quella sopraindicata è consentita la costruzione di balconi in aggetto con sporgenze ed altezze dal marciapiede pari a quelle dei balconi esistenti ed a condizione che la strada sia provvista di marciapiede . In ogni caso , l' aggetto deve ricadere internamente al marciapiede ad una distanza non inferiore a 20,00 cm dal bordo esterno del marciapiede stesso . Sono comunque consentiti i "bow-vindows" o balconi con alcuni lati chiusi solo nelle costruzioni arretrate dal filo stradale per una profondità pari almeno alla sporgenza dell' aggetto o prospettante su spazi pubblici di larghezza non inferiore a 12,00 m. comunque nel rispetto delle altezze minime prescritte per i balconi aperti . ART. 71 PASSI CARRAI E USCITA DELLE AUTORIMESSE - CANCELLI L'apertura di passi carrai sulla viabilità pubblica è subordinata all' autorizzazione dell' Ente che la gestisce ed al rispetto delle norme del P.R.G. . I passi carrai e le uscite dell' autorimesse ( sia pubbliche che private ) , che si immettono sulla viabilità pubblica o su passaggi pedonali pubblici di uso pubblico , debbono essere opportunamente segnalati per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale . L' uscita dei passi carrai e da autorimesse deve essere studiata in modo da assicurare buona visibilità al conducente , anche con l' ausilio di specchi opportunamente disposti senza arrecare intralcio al traffico . Tra gli stipiti più vicini alle uscite delle autorimesse e alle uscite pedonali di locali collettivi ( scuole , cinema , etc. ) , deve sempre intercorrere una distanza minima di 10,00 ml. . Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate devono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 35 % ( trentacinque per cento ) . Tutte le rampe debbono terminare al massimo in corrispondenza dell' inizio del marciapiede e/o della recinzione. Le rampe debbono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso delle acque e debbono essere fornite , nel caso di pendenze superiori al 15 % , almeno da un lato , di un corrimano posto , per tutta la lunghezza della rampa , all' altezza di 0,90 ml. dal piano di calpestio . Le rampe non possono avere larghezza inferiore a 2,50 ml. se rettilinee ed a 3,50 ml. se in curva . Tale larghezza deve essere aumentata ad un minimo di 5,00 ml. per autorimesse di grandi dimensioni ( da 500 mq. in su ) pubbliche o private . Le rampe in curva debbono essere calcolate in rapporto al raggio minimo di curvatura degli autoveicoli (indicativamente per le autovetture il raggio è di 5,00 - 6,00 ml. , per gli autocarri è di 9,00 - 10,00 ml. ) . I cancelli di accesso dovranno essere arretrati almeno per una distanza pari alla metà dell'apertura misurata dal filo esterno della recinzione. ART. 72 RECINZIONI Oltre quanto esposto dal presente testo unico valgono le norme di seguito riportate . Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso , intonato all' ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve richieste dall' Ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano e di almeno ml 1,00 dalle strade interne comunali , fatta comunque salva diversa disposizione . In ogni caso i muri di cinta non debbono superare i 1,00 ml. di altezza se realizzati su superfici piane . Sono esclusi eventuali muri di sottoscarpa o contenimento la cui altezza non concorre alle limitazioni di cui al comma precedente . La quota parte del muro , posta a quota superiore del piano di campagna a monte , viene computata con i limiti di cui al terzo comma . Nel caso di muri di cinta posti su piano inclinato l' altezza massima viene computata come media delle due altezze , misurate rispettivamente a monte e a valle del muro stesso o parte di esso ( con un minimo di 0,60 ml. a monte ed un massimo di 1,40 ml. a valle ) , tale media non deve superare 1,00 ml. nel rispetto del terzo comma , con la prescrizione di cui al 3° comma , comunque sul fronte strade . Le recinzioni , sempre del tipo permeabile visivamente , poste al disopra dei muri , come sopra definiti e computati , potranno avere un' altezza massima di 1,50 ml. per un totale complessivo di 2,20 ml. fuori terra ( muro + recinzione sovrastante ) . Anche nel caso di sola rete metallica o similare l' altezza massima potrà essere al massimo di 2,20 ml. oltre il cordolo di fondazione completamente interrato . ART. 73 PARCHEGGI Oltre quanto esposto nel presente testo unico , valgono le norme di seguito riportate . Gli spazi per i parcheggi includono gli spazi per la sosta dei veicoli ( minimo 2,50 x 5,50 ml. ciascuno ) , quelli necessari alla manovra per l' accesso e la distribuzione dei veicoli . Aree pedonali e percorsi carrabili del parcheggio ( da distinguere in base ad apposita segnaletica orizzontale ) debbono essere complanari o al massimo avere un dislivello di 3 cm. . Nel caso di dislivello superiore , debbono prevedersi rampe di collegamento . La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare 1% ( uno per cento ) . I tipi di pavimentazione e lo schema distributivo dei parcheggi , sia di pertinenza sia di urbanizzazione primaria , debbono essere indicati negli elaborati presentati per ottenere l' approvazione della concessione o del piano urbanistico attuativo . ART. 74 USO DI SUOLO , SOTTOSUOLO , SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE E' vietato occupare, anche se temporaneamente , il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del Responsabile del Servizio , la quale potrà essere accordarla, sentita la Commissione Edilizia e/o il tecnico comunale e previa pagamento della relativa tassa , quando ritenga che l'occupazione stessa non contrasti con il decoro cittadino e non sia dannosa per la pubblica igiene e incolumità . La richiesta presentata dovrà essere motivata , essere esauriente per dati anagrafici e contenere in allegato debita planimetria d'individuazione dell'area interessata dallo scavo con indicata la relativa lunghezza dello stesso . Il Responsabile del Servizio , sentita la Commissione Edilizia e/o il tecnico comunale potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzione quando essa non pregiudichi il decoro del fabbricato e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della pubblica viabilità . E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade e spazi pubblici o aperti al pubblico transito per collocarvi pali , immettere o restaurare condutture, fognature nel sottosuolo o per qualsiasi altro motivo , senza specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio , in cui siano indicate le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino e senza aver ottemperato al versamento del deposito di garanzia alla Tesoreria del Comune, e sul quale il Comune ha facoltà di rimborsare o di rivalersi delle eventuali spese nel caso di non idonei ripristini da parte degli interessati . ORTONA DEI MARSI lì il tecnico incaricato